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Raccomandazione Commissione Ce n. 468/2008/Ce

Misure di riduzione del rischio per le sostanze ossido di zinco, solfato di zinco e bis(ortofosfato) di trizinco

Commissione delle Comunità europee

Raccomandazione 30 maggio 2008, n. 468/2008/Ce

(Guue 20 giugno 2008 n. L 161)

Raccomandazione della Commissione del 30 maggio 2008 relativa a misure di riduzione del rischio per le sostanze ossido di zinco, solfato di zinco e bis(ortofosfato) di trizinco

 

(Testo rilevante ai fini del See)

 

La Commissione delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (Cee) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Nell'ambito del regolamento (Cee) n. 793/93 le sostanze che seguono sono state inserite tra le sostanze prioritarie da sottoporre a valutazione a norma del regolamento (Ce) n. 2268/95 della Commissione, del 27 settembre 1995, relativo al secondo elenco di sostanze prioritarie previsto dal regolamento (Cee) n. 793/93 (2):

— ossido di zinco,

— solfato di zinco,

— bis(ortofosfato) di trizinco.

(2) Lo Stato membro relatore designato a norma del suddetto regolamento della Commissione ha concluso le attività di valutazione dei rischi per le persone e per l'ambiente in relazione alle sostanze in questione, in conformità al regolamento (Ce) n. 1488/94 della Commissione, del 28 giugno 1994, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze esistenti, a norma del regolamento (Cee) n. 793/93 del Consiglio (3) e ha proposto una strategia per limitare tali rischi.

(3) Il comitato scientifico sulla tossicità, l'ecotossicità e l'ambiente (Cstee) e il comitato scientifico sui rischi per la salute e per l'ambiente (Scher) sono stati consultati e hanno espresso un parere sulle valutazioni dei rischi eseguite dal relatore. I pareri sono stati pubblicati sul sito internet dei due comitati scientifici.

(4) I risultati della valutazione dei rischi e ulteriori risultati delle strategie per limitare tali rischi sono esposti nella corrispondente comunicazione della Commissione.

(5) È opportuno, sulla base di tale valutazione, raccomandare l'adozione di misure di riduzione del rischio per le sostanze oggetto della presente raccomandazione e della

comunicazione corrispondente.

(6) Le misure di riduzione del rischio di cui alla presente raccomandazione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (Cee) n. 793/93,

 

Raccomanda:

 

Sezione 1

Ossido di zinco

(N. CAS. 1314-13-2; n. Einecs 215-222-5)

Solfato di zinco

(N. CAS. 7733-02-0); n. Einecs 231-793-3)

Bis(Ortofosfato) di trizinco

(N. CAS. 7779-90-0; n. Einecs 231-944-3)

Misure di riduzione del rischio per l'ambiente (1, 2, 3, 4, 5)

1. Nel caso dei bacini idrografici in cui le emissioni di zinco potrebbero essere fonte di rischio, gli Stati membri interessati dovrebbero definire standard di qualità ambientale (di seguito "SQA"). Le misure nazionali di riduzione dell'inquinamento atte a rispettare tali standard entro il 2015 dovrebbero essere incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici conformemente alle disposizioni della direttiva 2000/60/Cee del Parlamento europeo e del Consiglio.

2. Gli Stati membri dovrebbero fornire informazioni alla Commissione sul contributo delle fonti di zinco e le probabili vie di diffusione all'ambiente acquatico, sui controlli possibili e sui livelli di zinco nell'ambiente acquatico, al fine di esaminare un eventuale inserimento dello zinco nella prossima revisione dell'allegato X della direttiva 2000/60/Ce.

3. Le autorità competenti degli Stati membri interessati dovrebbero indicare nelle autorizzazioni rilasciate a norma della direttiva 2008/1/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, condizioni, valori limite di emissione o parametri equivalenti o misure tecniche relative allo zinco e ai suoi composti per fare in modo che gli impianti interessati possano operare secondo le migliori tecniche disponibili (di seguito "Bat"), tenendo conto delle caratteristiche tecniche degli impianti stessi, della loro ubicazione e delle condizioni ambientali locali.

4. Gli Stati membri dovrebbero verificare con attenzione l'applicazione delle Bat relativamente allo zinco e ai suoi composti e riferire alla Commissione in merito a qualsiasi sviluppo importante nell'ambito dello scambio di informazioni sulle Bat.

5. Occorre verificare, ove necessario, le emissioni locali nell'ambiente mediante norme nazionali volte a evitare ogni rischio ambientale.

Sezione 2

Destinatari

6. Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

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