Sostanze pericolose

Prassi

print

Commissione delle Comunità europee

Raccomandazione 30 maggio 2008, n. 464/2008/Ce

(Guue 19 giugno 2008 n. L 160)

Raccomandazione della Commissione del 30 maggio 2008 relativa a misure di riduzione del rischio per le seguenti sostanze: zinco, cloruro di zinco e distearato di zinco

 

(Testo rilevante ai fini del See)

La Commissione delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (Cee) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Nell'ambito del regolamento (Cee) n. 793/93, le sostanze che seguono sono state inserite fra le sostanze prioritarie da sottoporre a valutazione ai sensi del regolamento (Ce) n. 2268/95 della Commissione, del 27 settembre 1995, relativo al secondo elenco di sostanze prioritarie previsto dal regolamento (Cee) n. 793/93del Consiglio:

— zinco,

— cloruro di zinco,

— distearato di zinco.

(2) Lo Stato membro relatore, designato ai sensi del regolamento summenzionato, ha concluso le attività di valutazione dei rischi delle suddette sostanze per le persone e per l'ambiente in conformità del regolamento (Ce) n. 1488/94 della Commissione, del 28 giugno 1994, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze esistenti, a norma del regolamento (Cee) n. 793/93 del Consiglio, e ha proposto una strategia per limitare i rischi.

(3) Il comitato scientifico sulla tossicità, l'ecotossicità e l'ambiente (Cstee) e il comitato scientifico sui rischi per la salute e per l'ambiente (Scher) sono stati consultati e hanno espresso un parere sulle valutazioni dei rischi eseguite dallo Stato membro relatore. I pareri sono stati pubblicati sul sito Internet dei comitati scientifici.

(4) I risultati della valutazione dei rischi e ulteriori risultati delle strategie per limitare tali rischi sono esposti nella corrispondente comunicazione della Commissione.

(5) È opportuno, sulla base di tale valutazione, raccomandare l'adozione di misure di riduzione del rischio per le sostanze oggetto della presente raccomandazione e della comunicazione.

(6) Le misure di riduzione del rischio di cui alla presente raccomandazione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (Cee) n. 793/93,

Raccomanda:

Sezione 1

Zinco

(n. cas: 7440-66-6; n. Einecs: 231-175-3)

Cloruro di zinco

(n. cas: 7646-85-7; n. Einecs: 231-592-0);

Distearato di zinco

(n. cas: 557-05-1 e 91051-01-3; n. Einecs: 209-151-9 e

293-049-4)

Misure di riduzione del rischio per l'ambiente (1, 2, 3, 4, 5)

1) Nel caso dei bacini idrografici per i quali le emissioni di zinco possono comportare rischi, gli Stati membri interessati devono fissare standard di qualità ambientale. Le misure nazionali per la riduzione dell'inquinamento finalizzate a garantire il rispetto di tali standard entro il 2015 dovrebbero essere incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici, come previsto dalla direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio.

2) Per prendere in considerazione la possibilità di includere lo zinco nel prossimo riesame dell'allegato X della direttiva 2000/60/Ce, gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione informazioni sul contributo delle fonti e delle vie di diffusione dello zinco nell'ecosistema acquatico, sui possibili controlli e anche sui livelli di zinco nell'ecosistema acquatico.

3) Le autorità competenti negli Stati membri interessati dovrebbero indicare, nelle autorizzazioni rilasciate a norma della direttiva 2008/1/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, condizioni, valori limite di emissione o parametri equivalenti o ancora misure tecniche relative allo zinco e ai suoi composti, per fare in modo che gli impianti interessati possano operare secondo le migliori tecniche disponibili (di seguito Bat), tenendo conto delle caratteristiche tecniche degli impianti stessi, della loro ubicazione e delle condizioni ambientali a livello locale.

4) Gli Stati membri dovrebbero monitorare con attenzione l'applicazione delle Bat per quanto riguarda lo zinco e i suoi composti e riferire alla Commissione in merito a qualsiasi sviluppo importante nell'ambito dello scambio di informazioni sulle Bat.

5) Le emissioni locali nell'ambiente dovrebbero, ove necessario, essere verificate mediante norme nazionali volte a evitare ogni rischio ambientale.

Sezione 2

Destinatari

6) Gli Stati membri sono destinatari della presente raccomandazione.

 

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598