Sostanze pericolose

Prassi

print

Raccomandazione Commissione Ce 2008/454/Ce

Misure di riduzione del rischio per le sostanze: cromato di sodio, bicromato di sodio e 2,2, 6,6 -tetrabromo-4,4 -isopropilidenedifenolo (tetrabromobisfenolo A) 

Commissione delle Comunità europee

Raccomandazione 30 maggio 2008, n. 2008/454/Ce

(Guue 18 giugno 2008 n. L 158)

Raccomandazione relativa a misure di riduzione del rischio per le sostanze: cromato di sodio, bicromato di sodio e 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropilidenedifenolo (tetrabromobisfenolo A)

 

[notificata con il numero C(2008) 2256]

[Testo rilevante ai fini del See]

La Commissione delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (Cee) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Nell'ambito del regolamento (Cee) n. 793/93, le sostanze che seguono sono state inserite tra le sostanze prioritarie da sottoporre a valutazione ai sensi dei regolamenti della Commissione (Ce) n. 143/97 e (Ce) n. 2364/2000, relativi, rispettivamente, al terzo e al quarto elenco di sostanze prioritarie previsti dal regolamento (Cee) n. 793/93:

— cromato di sodio,

— bicromato di sodio,

— 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropilidenedifenolo (tetrabromobisfenolo A).

(2) Gli Stati membri relatori, designati a norma dei regolamenti (Cee) n. 793/93 e (Ce) n. 143/97, hanno concluso le attività di valutazione dei rischi per le persone e per l'ambiente in relazione alle sostanze in questione conformemente al regolamento (Ce) n. 1488/94 della Commissione, del 28 giugno 1994, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze esistenti (4), e hanno proposto una strategia per limitare tali rischi a norma del regolamento (Cee) n. 793/93 del Consiglio.

(3) Il Comitato scientifico sulla tossicità, l'ecotossicità e l'ambiente (Sctee) e il Comitato scientifico sui rischi per la salute e per l'ambiente (Scher) sono stati consultati e hanno espresso un parere sulle valutazioni dei rischi eseguite dallo Stato membro relatore. I pareri sono stati pubblicati sul sito Internet dei comitati scientifici.

(4) I risultati della valutazione dei rischi e ulteriori risultati delle strategie per limitare tali rischi sono esposti nella corrispondente comunicazione della Commissione1 .

(5) È opportuno, sulla base di tale valutazione, raccomandare l'adozione di misure di riduzione del rischio per talune sostanze.

(6) Le misure di riduzione del rischio per i lavoratori dovrebbero essere considerate nell'ambito della normativa in materia di protezione dei lavoratori, che si ritiene offra un quadro adeguato per limitare in misura confacente i rischi delle sostanze in questione.

(7) Le misure di riduzione del rischio di cui alla presente raccomandazione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (Cee) n. 793/93,

 

Raccomanda:

Sezione 1

Cromato di sodio

(N. CAS 7775-11-3; n. Einecs 231-889-5)

Misure di riduzione del rischio per i lavoratori (1) e per l'ambiente (2, 3, 4, 5, 6)

1. I datori di lavoro che impiegano composti di cromo (VI) destinati alla fabbricazione di pigmenti e coloranti, alle formulazioni di prodotti per il trattamento dei metalli, placcatura di metalli mediante procedimento elettrolitico e come mordenti nella tintura della lana dovrebbero tenere conto di tutti gli orientamenti settoriali elaborati a livello nazionale e basati sugli orientamenti pratici di carattere non vincolante stabiliti dalla Commissione, come indicato all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 98/24/Ce del Consiglio.

2. Le autorità competenti degli Stati membri interessati dovrebbero indicare, nelle autorizzazioni rilasciate a norma della direttiva 2008/1/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, condizioni, valori limite di emissione o parametri equivalenti o ancora misure tecniche relative al cromo (VI), per fare in modo che gli impianti interessati possano operare secondo le migliori tecniche disponibili (Bat), tenendo conto delle caratteristiche tecniche degli impianti stessi, della loro ubicazione e delle condizioni ambientali a livello locale.

3. Gli Stati membri dovrebbero monitorare con attenzione l'applicazione delle Bat per quanto concerne il cromo (VI) e riferire alla Commissione in merito a qualsiasi sviluppo

importante nell'ambito dello scambio di informazioni sulle Bat.

4. Al fine di agevolare la procedura di rilascio delle autorizzazioni e il monitoraggio a norma della direttiva 2008/1/Ce, occorre inserire il cromo (VI) nell'ambito delle attività in corso per la redazione degli orientamenti sulle Bat.

5. Occorre verificare le emissioni locali nell'ambiente, ove necessario, mediante norme nazionali volte ad evitare ogni rischio ambientale.

6. Nel caso dei corpi idrici in cui le emissioni di cromo (VI) potrebbero essere fonte di rischio, gli Stati membri interessati definiscono standard di qualità ambientale e misure nazionali di riduzione dell'inquinamento atte a rispettare tali standard entro il 2015, in conformità delle disposizioni della direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio.

Sezione 2

Bicromato di sodio

(N. CAS 10588-01-9; n. Einecs 234-190-3)

Misure di riduzione del rischio per i lavoratori (7) e per l'ambiente (8, 9, 10, 11, 12)

7. I datori di lavoro che impiegano composti di cromo (VI) destinati alla fabbricazione di pigmenti e coloranti, alle formulazioni di prodotti per il trattamento dei metalli, placcatura di metalli mediante procedimento elettrolitico e come mordenti nella tintura della lana dovrebbero tenere conto di tutti gli orientamenti settoriali elaborati a livello nazionale e basati sugli orientamenti pratici di carattere non vincolante stabiliti dalla Commissione, come indicato all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 98/24/Ce.

8. Le autorità competenti degli Stati membri interessati dovrebbero indicare, nelle autorizzazioni rilasciate a norma della direttiva 2008/1/Ce, condizioni, valori limite di emissione o parametri equivalenti o ancora misure tecniche relative al cromo (VI), per fare in modo che gli impianti interessati possano operare secondo le migliori tecniche disponibili (Bat), tenendo conto delle caratteristiche tecniche degli impianti stessi, della loro ubicazione e delle condizioni ambientali a livello locale.

9. Gli Stati membri dovrebbero monitorare con attenzione l'applicazione delle Bat per quanto concerne il cromo (VI) e riferire alla Commissione in merito a qualsiasi sviluppo importante nell'ambito dello scambio di informazioni sulle Bat.

10. Al fine di agevolare la procedura di rilascio delle autorizzazioni e il monitoraggio a norma della direttiva 2008/1/Ce, occorre inserire il cromo (VI) nell'ambito delle attività in corso per la redazione degli orientamenti sulle Bat.

11. Occorre verificare le emissioni locali nell'ambiente, ove necessario, mediante norme nazionali volte ad evitare ogni rischio ambientale.

12. Nel caso dei corpi idrici in cui le emissioni di cromo (VI) potrebbero essere fonte di rischio, gli Stati membri interessati definiscono standard di qualità ambientale e misure nazionali di riduzione dell'inquinamento atte a rispettare tali standard entro il 2015, in conformità delle disposizioni della direttiva 2000/60/Ce.

Sezione 3

2,2',6,6'-Tetrabromo-4,4'-Isopropilidenedifenolo

(TETRABROMOBISFENOLO A)

(N. CAS 79-94-7; n. Einecs 201-236-9)

Misure di riduzione del rischio per l'ambiente (13,14)

13. Le autorità competenti degli Stati membri interessati dovrebbero indicare, nelle autorizzazioni rilasciate a norma della direttiva 2008/1/Ce, condizioni, valori limite di emissione o parametri equivalenti o ancora misure tecniche relative al tetrabromobisfenolo A (Tbbpa), per fare in modo che gli impianti interessati possano operare secondo le migliori tecniche disponibili (Bat), tenendo conto delle caratteristiche tecniche degli impianti stessi, della loro ubicazione e delle condizioni ambientali a livello locale.

14. Occorre verificare le emissioni locali di Tbbpa nell'ambiente, ove necessario, mediante norme nazionali volte ad evitare ogni rischio ambientale.

Sezione 4

Destinatari

15. Sono destinatari della presente raccomandazione tutti i settori responsabili dell'importazione, della fabbricazione, del trasporto, del deposito, della formulazione in preparato o di altre forme di lavorazione, dell'uso, dello smaltimento o del recupero delle sostanze summenzionate, nonché gli Stati membri.

 

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2008.

 

 

Note ufficiali

1.

Gu L 161 del 29.6.1994, pag. 3.

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598