Sostanze pericolose

Prassi

print

Raccomandazione Commissione Ce 2008/455/Ce

Strategie di riduzione dei rischi per le sostanze triossido di cromo, dicromato di ammonio e dicromato di potassio 

Commissione delle Comunità europee

Raccomandazione 30 maggio 2008, n. 2008/455/Ce

(Guue 18 giugno 2008 n. L 158)

Raccomandazione della Commissione relativa a strategie di riduzione dei rischi per le sostanze triossido di cromo, dicromato di ammonio e dicromato di potassio

 

[notificata con il numero C(2008) 2326]

[Testo rilevante ai fini del See]

 

La Commissione delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (Cee) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Nell'ambito del regolamento (Cee) n. 793/93, le sostanze che seguono sono state inserite tra le sostanze prioritarie da sottoporre a valutazione ai sensi del regolamento (Ce) n. 143/97 della Commissione, del 27 gennaio 1997, relativo al terzo elenco di sostanze prioritarie previsto dal regolamento (Cee) n. 793/93 del Consiglio;

— triossido di cromo,

— dicromato di ammonio,

— dicromato di potassio.

(2) Lo Stato membro relatore designato a norma del regolamento summenzionato ha concluso le attività di valutazione dei rischi per le persone e per l'ambiente in relazione alle sostanze in questione, in conformità al regolamento (Ce) n. 1488/94 della Commissione, del 28 giugno 1994, che stabilisce i principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze esistenti, a norma del regolamento (Cee) n. 793/93 del Consiglio (3), e ha proposto una strategia per limitare i rischi.

(3) Il comitato scientifico "Tossicità, ecotossicità e ambiente" (Sctee) è stato consultato e ha formulato pareri sulle valutazioni dei rischi eseguite dallo Stato membro relatore.

I pareri sono stati pubblicati sul sito internet del comitato scientifico.

(4) I risultati della valutazione dei rischi e ulteriori risultati delle strategie per limitare tali rischi sono esposti nella corrispondente comunicazione della Commissione.

(5) È opportuno, sulla base di tale valutazione, raccomandare l'adozione di misure di riduzione del rischio per talune sostanze.

(6) Le misure di riduzione del rischio per i lavoratori dovrebbero essere considerate nell'ambito della normativa in materia di protezione dei lavoratori, che si ritiene offra un quadro adeguato per limitare in misura confacente i rischi delle sostanze in questione.

(7) Le misure di riduzione del rischio di cui alla presente raccomandazione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (Cee) n. 793/93,

Raccomanda:

Sezione 1

Triossido di cromo

(n. CAS 1333-82-0; n. Einecs 215-607-8)

Dicromato di ammonio

(n. CAS 7789-09-05; n. Einecs 232-143-1)

Dicromato di potassio

(n. CAS 7778-50-9; n. Einecs 231-906-6)

Misure di riduzione del rischio per i lavoratori (1) e per l'ambiente (2, 3, 4, 5, 6)

1. I datori di lavoro che impiegano composti di cromo (VI) destinati alla fabbricazione di pigmenti e coloranti, alle formulazioni di prodotti per il trattamento dei metalli, placcatura di metalli mediante procedimento elettrolitico e come mordenti nella tintura della lana dovrebbero tenere conto di tutti gli orientamenti settoriali elaborati a livello nazionale e basati sugli orientamenti pratici di carattere non vincolante stabiliti dalla Commissione, come indicato all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 98/24/Ce del Consiglio.

2. Le autorità competenti degli Stati membri interessati dovrebbero indicare, nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi della direttiva 2008/1/Ce, condizioni, valori limite di emissione o parametri equivalenti o ancora misure tecniche relative ai composti di cromo (VI) per fare in modo che gli impianti interessati operino secondo le migliori tecniche disponibili (Bat), tenendo conto delle caratteristiche tecniche degli impianti, della loro ubicazione e delle condizioni ambientali a livello locale.

3. Gli Stati membri dovrebbero monitorare con attenzione l'applicazione delle Bat per quanto concerne i composti di cromo (VI) e riferire alla Commissione in merito a qualsiasi sviluppo importante nell'ambito dello scambio di informazioni sulle Bat.

4. È opportuno verificare le emissioni locali nell'ambiente, ove necessario, mediante norme nazionali volte ad evitare ogni rischio ambientale.

5. Con particolare riferimento alla riduzione dei composti di cromo (VI) in sali da concia Cr(III) effettuata sul posto da impianti per la conciatura delle pelli, si raccomanda che la prossima versione del Bref sugli impianti per la concia delle pelli contenga riferimenti appropriati che indichino che la riduzione dei composti di cromo (VI) sul posto, al fine di ottenere sali da concia a base di cromo (III), non deve essere considerata una Bat.

6. Nel caso dei corpi idrici in cui le emissioni di cromo (VI) potrebbero essere fonte di rischio, gli Stati membri interessati definiscono standard di qualità ambientale e misure nazionali di riduzione dell'inquinamento atte a rispettare tali standard entro il 2015, in conformità delle disposizioni della direttiva 2000/60/Ce.

Sezione 2

Destinatari

7. Sono destinatari della presente raccomandazione tutti i settori responsabili dell'importazione, della fabbricazione, del trasporto, del deposito, della formulazione in preparato o di altre forme di lavorazione, dell'uso, dello smaltimento o del recupero delle sostanze summenzionate, nonché gli Stati membri.

 

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2008.

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598