Risoluzione MinFinanze 6 marzo 2008, n. 7
Ecoincentivi - Articolo 29 del Dl 248/2007 - Quesiti
Ministero dell'economia e delle finanze
Risoluzione 6 marzo 2008, n. 7/Dpf
Oggetto: Articolo 29 del Dl 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31 - Applicazione degli ecoincentivi - Quesito
Dipartimento per le politiche fiscali
Ufficio federalismo fiscale
Con il quesito in oggetto si chiedono chiarimenti in ordine all'applicazione delle norme riguardanti gli ecoincentivi previsti dall'articolo 29 del Dl 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
In particolare si chiede se sia possibile cumulare l'incentivo di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con quello previsto dall'articolo 29, commi 3 e 4, del Dl n. 248 del 2007.
Al riguardo si deve precisare che la precedente normativa in materia di ecoincentivi, introdotta con la legge n. 296 del 2006, prevedeva esplicitamente la possibilità di cumulare i diversi benefici previsti per le varie tipologie di acquisto ed in particolare di fruire del contributo di cui all'articolo 1, comma 228, in aggiunta a quello previsto per le fattispecie di cui ai commi 226 e 227 della stessa legge.
In sostanza, il comma 228 sanciva espressamente l'ammissibilità di cumulare il contributo di euro 1.500 o 2.000, a seconda dei casi di specie, previsto per l'acquisto, senza rottamazione, di autovetture ed autocarri, omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, a metano, Gpl, elettrica o idrogeno, con l'incentivo previsto in caso di acquisto, con contestuale demolizione, di autovetture o autocarri di categoria "euro 4" o"euro 5", di cui ai citati commi 226 e 227.
Benché di detto cumulo non sia fatta alcuna menzione nelle norme dell'articolo 29 del Dl n. 248 del 2007, occorre tuttavia considerare che tali disposizioni hanno mantenuto fermo quanto prescritto dal comma 228 della legge finanziaria per il 2007, dove la possibilità di cumulo era espressamente prevista e, benché sia cessata l'efficacia dei commi 226 e 227, le nuove fattispecie disciplinate dai commi 3 e 4 dell'articolo 29 del Dl n. 248 del 2007 sono pressoché identiche a quelle previste da dette ultime disposizioni, salvo alcune modifiche — riguardanti, principalmente, l'ammontare del contributo, nonché l'estensione della categoria dei veicoli idonei ad essere avviati alla rottamazione — che non intaccano, assolutamente, quelle che costituiscono le finalità delle norme agevolative in questione.
Pertanto, in mancanza di una disposizione che esplicitamente escluda una tale possibilità, non sussistono ostacoli all'ammissibilità di cumulare entrambi i contributi in esame, qualora si realizzino le due diverse condizioni prescritte dalla legge, che sono, da un lato l'acquisto di veicoli omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia del motore con gas metano o Gpl, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, dall'altro la dismissione di veicoli aventi un negativo impatto ambientale.