Scarico o utilizzazione agronomica delle acque, le precisazioni della Cassazione
Acque
Lo scarico di acque reflue provenienti da frantoio, allorché avvenga direttamente nel suolo, è da considerarsi scarico di acque industriali e non utilizzazione agronomica delle stesse.
È la Cassazione a chiarirlo (sentenza 44293/2007), ribadendo che non può qualificarsi come utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, ai sensi dell'articolo 74, comma 1, lettera p), lo sversamento diretto nel suolo di acque derivanti da un'attività produttiva di beni.
Tale sversamento, pertanto, configura, se non autorizzato, il reato di cui all'articolo 59, Dlgs 152/1999 (ora articolo 137, comma 14, Dlgs 152/2006).
Acque - Dlgs 152/2006 - Scarico - Utilizzazione agronomica - Distinzione