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Aria

Milano, 27 febbraio 2020 - 08:45

Tutela dell'aria, Giustizia può "costringere" Politica

Aria (Giurisprudenza)

(Alessandro Geremei)

Tutela dell'aria, Giustizia può "costringere" Politica

I titolari di pubblici poteri che rifiutano di conformarsi ad un obbligo ambientale possono essere sottoposti a misure coercitive detentive purché fondate su riferimenti normativi statali "accessibili, precisi e prevedibili".

 

È quanto afferma la Corte di Giustizia Ue con la sentenza 19 dicembre 2019 (causa C-752/18), nella quale, in risposta a una richiesta di interpretazione pregiudiziale della Carta dei diritti fondamentali Ue, viene sottolineata altresì la necessità che la decisione di limitare la libertà personale, al fine di evitare qualsiasi pericolo di arbitrio, deve sempre confrontarsi con il principio di proporzionalità e con la necessaria conciliazione dei confliggenti diritti fondamentali implicati nella questione.

 

La richiesta di interpretazione della Cge è nata nell'ambito di una controversia scaturita dalla mancata ottemperanza delle autorità del "Land Baviera" all'ordine, impartito dalla giustizia amministrativa regionale, di modificare il piano regionale per la qualità dell’aria al fine di porre un limite ai ripetuti superamenti dei limiti stabiliti per il biossido di azoto, stabiliti dalla direttiva 2008/50/Ce, registrati nella Regione.

 

Il Giudice tedesco, di fronte alla determinazione "esplicita e risoluta" del Land di non conformarsi alle decisioni giudiziali (già inutilmente sanzionata a livello pecuniario), ha deciso di interrogare la Cge per sapere se il diritto dell'Unione richiedesse in tali ipotesi di disporre la misura coercitiva (consentendo così al Giudice stesso di fugare i dubbi di legittimità con riferimento alla Costituzione tedesca).

documenti di riferimento
Sentenza Corte di Giustizia Ue 19 dicembre 2019, causa C-752/18

Inquinamento atmosferico - Piano per la qualità dell’aria – Valori limite per il biossido di azoto – Obbligo degli Stati membri di adottare misure appropriate per garantire un periodo di superamento minimo – Articoli 13 e 23, direttiva 2008/50/Ce – Sussistenza - Obbligo per i giudici nazionali di adottare tutte le misure necessarie – Rifiuto opposto dal governo regionale di conformarsi ad un'ingiunzione giudiziaria – Pena detentiva prevista nei confronti di alti rappresentanti politici o alti funzionari della regione interessata – Diritto alla libertà personale – Fondamento giuridico – Proporzionalità

Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2008/50/Ce

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