Scarico acque reflue, escluso il silenzio-assenso
Acque (Giurisprudenza)
Una autorizzazione allo scarico di acque reflue collegate a un intervento edilizio non si perfeziona col silenzio assenso ma presuppone la fine lavori dell'opera e la verifica delle prescrizioni impartite.
Il Consiglio di Stato (sentenza 12 febbraio 2020, n. 1080) ha confermato la correttezza del comportamento di un Comune dell'Emilia Romagna che aveva negato l'autorizzazione allo scarico di acque reflue ex articolo 124, Dlgs 152/2006 connesse alla realizzazione di una piscina. L'autorizzazione allo scarico, richiesta insieme al permesso edilizio presuppone da un lato il rispetto delle eventuali prescrizioni impartite dall'Arpa cui si è rivolta il Comune, dall'altro il completamento dell'opera.
Escluso dunque il silenzio-assenso sull'autorizzazione allo scarico. Il rilascio dell'autorizzazione necessariamente postula la verifica del rispetto delle prescrizioni impartite e, quindi, la previa ultimazione dei lavori (assistita da dichiarazione di fine lavori). Il termine per la conclusione del procedimento di rilascio della autorizzazione, infatti, non può che essere sospeso fino al momento di presentazione della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
Acque - Scarichi - Autorizzazione allo scarico di acque reflue da piscina (N.d.R.: articolo 124, Dlgs 152/2006) - Richiesta di permesso edilizio per la realizzazione della piscina - Denuncia di inizio attività (Dia) - Istanza di autorizzazione allo scarico chiesta insieme al permesso edilizio - Formazione del silenzio-assenso - Esclusione - Acquisizione da parte del Comune di un parere dell'Arpa - Necessità - Sussistenza - Autorizzazione allo scarico - Presupposto - Rilascio di dichiarazione di fine lavori e collaudo della struttura onde verifica delle prescrizioni imposta dall'Arpa - Necessità - Sussistenza
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