Albo gestori, chiarimenti su spazzamento aree private
Albo gestori ambientali (Prassi)
I soggetti che effettuano attività di solo spazzamento (meccanizzato) di aree private non sono obbligati ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali.
Riguardo al successivo trasporto dei rifiuti derivanti dall'attività in questione, precisa inoltre il Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali in una circolare diramata il 13 febbraio 2020, se l'impresa che ha effettuato lo spazzamento si configura come "produttore iniziale" del rifiuto e intende trasportare il rifiuto stesso, deve iscriversi all'Albo nella categoria 2-bis (produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del Dlgs 152/2006).
Per identificare il rifiuto in questione, chiarisce infine la circolare, potrà essere utilizzato il codice Eer "20 03 03" (residui della pulizia stradale).
Attività di spazzamento meccanizzato di aree private e successivo trasporto del rifiuto
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
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