Opere abusive, è tale natante ancorato stabilmente senza autorizzazione
Territorio (Giurisprudenza)
Ancoraggio stabile di un natante su fiume (il cui fondale è "suolo demaniale") e collegamento a rete elettrica costituiscono "costruzione" che necessita di autorizzazione, e la cui mancanza legittima il sequestro.
Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza 9 gennaio 2020, n. 380 confermando la misura cautelare del sequestro probatorio di un natante ancorato stabilmente in un canale all'interno del Parco regionale del delta del Po. L'imbarcazione, oltre allo stabile ancoraggio risultava anche collegata, tramite colonnine realizzate previo apposito scavo, alla rete elettrica. Tutte circostanze che giustificano sotto il profilo del "fumus commissi delicti" (probabilità dell'esistenza del reato di opera abusiva) la rilevanza urbanistica dell'intervento e quindi la necessità di richiesta del permesso di costruire.
Infatti la natura di "suolo" (demaniale) del fondale di un fiume comporta che le strutture stabilmente installate su di esso sono assoggettabili agli articoli 3, 10 e 35 del Dpr 380/2001 (recanti "nuove costruzioni", "interventi soggetti a permesso di costruire" e "interventi abusivi su suolo demaniale"). La struttura in questione necessitava dell'autorizzazione nonché – essendo all'interno del Parco regionale – l'assenso della competente Autorità amministrativa, che non risulta agli atti essere mai stato ottenuto. Di qui la legittimità del sequestro.
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)
Territorio - Struttura galleggiante su un fiume dentro un parco regionale - Natura di "suolo" del fondale del fiume - Sussistenza - Ancoraggio alle sponde del fiume e collegamento alle colonne di alimentazione elettrica - Natura di nuova costruzione - Articolo 3, comma 1, lettera e5), Dlgs 380/2001 - Rientra - Permesso di costruire - Necessità - Articolo 10, Dpr 380/2001 - Sussistenza - Abusività dell'opera - Articolo 35, Dpr 380/2001 - Fumus cautelare - Legittimità del provvedimento di sequestro - Sussistenza
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