Consiglio di Stato, nel "bosco" è compresa la radura
Territorio (Giurisprudenza)
La nozione di "bosco" sia ai sensi del Dlgs 34/2018 sulle foreste sia ai fini di tutela paesaggistica ex Dlgs 42/2004 non è solo un insieme di alberi ma comprende e assimila anche le radure.
Lo ha ricordato il Consiglio di Stato nella sentenza 2 dicembre 2019, n. 8242 con cui ha accolto il ricorso della Regione Lazio contro l'annullamento del diniego di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un impianto di telefonia mobile in un'area boschiva, zona in cui ai sensi della Lr del Lazio 24/1998 era vietata la realizzazione di tali impianti. La questione si concentrava sulla nozione di bosco, che il Giudice di primo grado non riteneva ricomprendere anche una radura.
Il Consiglio di Stato invece ha richiamato, oltre alla normativa regionale, le disposizioni nazionali, sia il Dlgs 42/2004 sull'autorizzazione paesaggistica, sia l'articolo 4, comma 1, lettera e), Dlgs n. 34/2018 (Testo unico forestale) che assimila al bosco le radure non riconosciute come prati o pascoli permanenti o come prati o pascoli arborati. Il bosco, secondo i Giudici, non è un semplice insieme di alberi e necessariamente comprende anche la radura in ragione della tutela di tutti gli altri interessi pubblici, che motivano il divieto di antropizzazione di detti territori: si pensi alla tutela della fauna selvatica, che evidentemente necessita per la sua vita non solo di aree interamente boscate, ma anche di radure. Pertanto, ribaltando la decisione di merito ha trovato conferma il diniego di autorizzazione per l'impianto.
Territorio - Beni paesaggistici - Realizzazione di impianto di telefonia mobile - Richiesta di autorizzazione in una radura - Diniego autorizzazione paesaggistica - Ragioni - Assimilazione della "radura" al "bosco" - Articolo 142, Dlgs 42/2004, articolo 4, comma 1, lettera e) Dlgs 34/2018 - Sussistenza - Lr Lazio 24/1998 - Divieto di realizzazione di impianti di telefonia nel bosco - Inclusione delle radure - Legittimità - Sussistenza
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