Abuso su demanio marittimo, prescrizione decorre da fine esecuzione opere
Territorio (Giurisprudenza)
Al fine del decorso della prescrizione, il reato di realizzazione di opere abusive nella fascia di rispetto del demanio marittimo si consuma dal momento di realizzazione fino alla fine dell'esecuzione dell'opera abusiva.
Lo ha ricordato la terza Sezione penale della Cassazione (sentenza 13 novembre 2019, n. 45942) condannando i proprietari di un'opera edilizia realizzata in zona distante meno di trenta metri dal demanio marittimo (cd. fascia di rispetto) per la contravvenzione prevista dagli articoli 55 e 1161, Codice della navigazione. Gli imputati lamentavano di avere occupato tali opere che erano state realizzate oltre 50 anni prima. La Suprema Corte ha ricordato che il reato di edificazione abusiva di cui erano imputati i ricorrenti è un reato cosiddetto "permanente", la cui consumazione – anche ai fini del decorso della prescrizione – parte dal momento della realizzazione dell'opera e si chiude alla fine dell'esecuzione delle opere. Cosa diversa dall'occupazione del demanio marittimo, sanzionata da altra norma.
Come già precisato dalle Sezioni Unite della Cassazione (sentenza 27 febbraio 2002, n. 17178) in risoluzione di un conflitto interpretativo, la prescrizione è ancorata alla fine dell'esecuzione delle opere prive di autorizzazione e non alla rimozione delle stesse od al rilascio del provvedimento amministrativo. La sentenza di merito è stata così annullata con rinvio al Tribunale che dovrà affrontare tale questione non presa in considerazione durante il giudizio di merito.
Territorio - Edilizia - Demanio marittimo - Costruzione abusiva nella fascia di rispetto - Articoli 55 e 1161, Codice della navigazione - Natura permanente del reato - Sussistenza - Consumazione del reato - Al termine dell'esecuzione delle opere
Codice della navigazione - Stralcio - Norme in materia di rifiuti
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