231 e sicurezza sul lavoro, omessa valutazione modello organizzativo salva Ente
Responsabilità 231 (Giurisprudenza)


Se il Giudice omette di verificare l'idoneità del modello organizzativo ex Dlgs 231/2001 dell'Ente per prevenire la commissione di reati connessi alla sicurezza sul lavoro, la condanna va annullata.
Lo ha efficacemente ricordato la Cassazione penale (sentenza 28 ottobre 2019, n. 43656) che ha confermato la condanna — per l'omicidio colposo di un lavoratore per effetto della violazione della normativa antinfortunistica — a carico di un preposto che era venuto meno agli obblighi di vigilanza sull'applicazione delle norme di sicurezza sul lavoro a lui imposti ex articolo 19, Dlgs 81/2008 e sanzionati dall'articolo 56 del medesimo Dlgs. La Suprema Corte ha invece annullato la sanzione amministrativa a carico dell'impresa per il "reato presupposto" di omicidio per violazione di norme antinfortunistiche (articolo 25-septies, Dlgs 231/2001) perché i Giudici di merito non avevano accertato l'esistenza di un "modello organizzativo 231", la sua rispondenza alla normativa e la sua efficace valutazione, elementi che se presenti esoneravano l'Ente da responsabilità.
Per usare le parole della Cassazione, i Giudici di merito hanno "svolto l'equazione responsabilità penale della persona fisica datore di lavoro/preposto = responsabilità amministrativa dell'Ente" trascurando l'articolata disciplina del Dlgs 231/2001. Pertanto la statuizione sulla responsabilità dell'ente è stata annullata con rinvio alla Corte d'appello per un nuovo giudizio sul punto.
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Attuazione articolo 1, legge 123/2007 (cd. "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro")
Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Stralcio (Disciplina generale - Reati ambientali - Violazione norme sicurezza sul lavoro - Altri reati "presupposto" afferenti)
Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - Dlgs 231/2001 - Sicurezza sul lavoro - Preposto - Compiti e responsabilità - Articoli 19, comma 1 e 56, comma 1, lettera e), Dlgs 81/2001 - Omessa vigilanza per assicurare l'osservanza delle norme antinfortunistiche - Conseguenze - Omicidio colposo del lavoratore - Responsabilità dell'Ente - Articolo 25-septies, Dlgs 231/2001 - Accertamento giudiziale dell'esistenza del modello organizzativo - Articolo 6, Dlgs 231/2001 - Necessità - Sussistenza - Verifica della conformità del modello alle norme e della sua attuazione efficace - Necessità - Sussistenza
© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941