Responsabilità 231 per violazione norme infortunistiche, basta finalità di risparmio
Responsabilità 231 (Giurisprudenza)
Responsabilità dell'ente ex Dlgs 231/2001 per infortunio del lavoratore in violazione delle norme di sicurezza sul lavoro scatta se condotta è motivata dalla speranza di un risparmio di spesa.
La Cassazione (sentenza 27 settembre 2019, n. 39741) ha confermato la condanna ai sensi degli articoli 5 e 25-septies di una impresa della Toscana per il reato di omicidio colposo dei suoi vertici ai danni di un lavoratore in violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro ex Dlgs 81/2008, in particolare per omessa valutazione dei rischi dell'intervento effettuato dal lavoratore. Nei "reati-presupposto" di natura colposa ai sensi del Dlgs 231/2001 connessi alla violazione delle norme antinfortunistiche, la responsabilità della società scatta con la violazione della normativa cautelare (condotta) indipendentemente dalla volizione dell'evento (morte del lavoratore) con lo scopo di conseguire un risparmio di spesa o un altro vantaggio anche se non effettivamente raggiunto.
Di fronte alla contestazione degli imputati secondo cui il soggetto cui erano affidati i lavori non era un dipendente ma un artigiano incaricato del lavoro, la Cassazione ha inoltre precisato che ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del Dlgs 81/2008 la nozione di "lavoratore" fa leva sullo svolgimento dell'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione del datore di lavoro indipendentemente dalla tipologia contrattuale. Peraltro il lavoratore infortunato nel caso di specie era formalmente dipendente in quanto la sua qualità di artigiano e lavoratore autonomo celava un rapporto di subordinazione di fatto.
Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - Dlgs 231/2001 - Omicidio colposo per violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro - Responsabilità della società - Articoli 5 e 25-septies, Dlgs 231/2001 - Violazione obblighi di prevenzione - Articolo 96, Dlgs 81/2008 - Interesse o vantaggio dell'ente nei reati colposi - Configurabilità - Violazione sistematica delle norme antifortunistiche con intento di conseguire un risparmio di spesa - Definizione di lavoratore - Articolo 2, comma 1, lettera a), Dlgs 81/2008 - Presupposti - Svolgimento dell'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione del datore di lavoro - Tipologia di rapporto contrattuale - Irrilevanza
Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Stralcio (Disciplina generale - Reati ambientali - Violazione norme sicurezza sul lavoro - Altri reati "presupposto" afferenti)
Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro - Attuazione articolo 1, legge 123/2007 (cd. "Testo unico sulla sicurezza sul lavoro")
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