Aria e installazioni militari, deroga solo per attività connesse alla difesa
Aria (Giurisprudenza)
La deroga prevista dal Dlgs 152/2006 alla disciplina delle autorizzazioni alle emissioni relativa alle opere destinate alla difesa nazionale non riguarda attività di tipo privatistico che si svolgono nella struttura.
In una lunga e articolata sentenza la Cassazione (sentenza 18 luglio 2019, n. 31640) ha respinto le doglianze del direttore di un arsenale militare in Sicilia relativamente alla contestazione del reato di emissioni in atmosfera senza autorizzazione in quanto nella struttura militare si svolgeva anche attività di tipo privatistico come la manutenzione di natanti di società private di navigazione.
La Suprema Corte ha ricordato che la deroga dell'articolo 272, comma 5, Dlgs 152/2006 che esclude l'applicazione delle disposizioni sulle emissioni agli stabilimenti destinati alla difesa nazionale e l'analoga disposizione del Codice dell'ordinamento militare (articolo 361 del Dlgs 66/2010) opera con riferimento alle sole attività che si svolgono all'interno della struttura finalizzate esclusivamente alla difesa e alla sicurezza del Paese, mentre non opera se dette attività, come la manutenzione di navi non militari, siano svolte in favore di soggetti privati, non essendovi alcuna ragione logico-giuridica per l'operatività della deroga.
Aria - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera - Opere destinate alla difesa nazionale - Deroghe al rispetto della disciplina autorizzatoria - Articolo 272, Dlgs 152/2006 e articolo 361, Dlgs 66/2010 - Condizioni - Svolgimento di attività non propriamente militari, ma di tipo privatistico all'interno della struttura - Operatività della deroga - Esclusione
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte V - Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera
Codice dell'ordinamento militare - Stralcio - Urbanistica, edilizia, paesaggio, energia
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