Opera abusiva, assoluzione da reato paesaggistico esclude rimessa in pristino
Territorio (Giurisprudenza)
La condanna per abuso edilizio legittima l'ordine di demolizione ma l'assoluzione dal connesso reato paesaggistico non giustifica l'ordine di rimessa in pristino.
La Cassazione con la sentenza 12 luglio 2019, n. 30692, ha in parte accolto i rilievi del ricorrente in relazione ad una condanna ex articolo 44, Dpr 380/2001 per un abuso edilizio commesso in Campania. Da un lato la Suprema Corte ha ricordato che è preclusa ogni possibilità di interventi su immobili abusivi perché essi, anche se sono una manutenzione straordinaria, un restauro o risanamento conservativo, una ristrutturazione, o la realizzazione di pertinente, sono illegittimi quanto l'opera principale cui sono relativi.
Dall'altro se, ai sensi dell'articolo 31, comma 9, del Dpr 380/2001, alla condanna per abuso edilizia segue la condanna alla demolizione del manufatto, nel caso vi sia assoluzione per un connesso reato paesaggistico ex articolo 181, Dlgs 42/2004 non è giustificato l'ordine di rimessa in pristino dello stato dei luoghi, perché tale ordine ha un maggiore ambito di operatività rispetto all'ordine di demolizione, comprensiva dell'abbattimento del manufatto abusivo e non può pertanto definirsi con esso coincidente.
Territorio - Opera abusiva - Responsabilità penale - Articolo 44, Dpr 380/2001 - Interventi di manutenzione e ristrutturazione sull'opera abusiva - Legittimità - Esclusione - Ordine di demolizione conseguente alla condanna - Articolo 31, comma 9, Dpr 380/2001 - Legittimità - Sussistenza - Opera abusiva in area vincolata - Assoluzione da reato paesaggistico - Condanna anche alla rimessa in pristino oltre che alla demolizione - Articolo 181, Dlgs 42/2004 - Legittimità - Insussistenza
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)
© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941