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Territorio

Milano, 21 agosto 2019 - 11:09

Esercizio abusivo di cava e frana, scatta l'inquinamento ambientale

Territorio (Giurisprudenza)

(Francesco Petrucci)

Esercizio abusivo di cava e frana, scatta l'inquinamento ambientale

Integra il reato di inquinamento ambientale ex articolo 452-bis, Codice penale l'esercizio abusivo di attività di cava che provochi una frana con deterioramento significativo e misurabile del territorio.

 

Lo ha precisato la Cassazione nella sentenza 5 agosto 2019, n. 35637 confermando la confisca di denaro e beni mobili quale misura anticipatoria della confisca, obbligatoria nel caso di condanna (ai sensi dell'articolo 452-undecies, Codice penale), a carico del responsabile di un'azienda della Sicilia a cui era stato contesto il reato di inquinamento ambientale ex articolo 452-bis, Codice penale poiché, esercitando attività di cava fuori dai limiti dell'autorizzazione rilasciata, aveva provocato una frana.

 

Il ricorrente lamentava l'illegittimità della confisca dato che il reato da contestare sarebbe stato quello di avere provocato una frana (articolo 426, Codice penale) non quello di inquinamento ambientale che dà luogo alla confisca obbligatoria. Secondo il ricorrente un frana non dà luogo ad alcun fenomeno inquinante, in quanto non immette di per sé nella matrice ambientale elementi a questa estranei, così da comprometterne l'habitat. I Supremi Giudici invece hanno confermato la ricostruzione della Corte di merito sottolineando che l'articolo 452-bis del Codice penale non punisce chi sia responsabile dell'inquinamento di un determinato luogo fisico (senza altre specificazioni), bensì chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo. Una circostanza verificatasi nel caso di specie. La fattispecie integra anche il reato concorrente del cagionamento di frana ex articolo 426, Codice penale.

documenti di riferimento
Sentenza Corte di Cassazione 5 agosto 2019, n. 35637

Territorio - Esercizio di attività di cava fuori dai limiti dell'autorizzazione - Causamento di frana - Inquinamento ambientale - Articolo 452-bis, Codice penale - Configurabilità - Sussistenza - Condizioni - Esercizio abusivo dell'attività e compromissione e deterioramento significativi e misurabili di porzioni del territorio - Concorso col reato di cui all'articolo 426, Codice penale - Causazione di frana o valanga - Possibilità - Sussistenza

Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398

Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro

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