Albo gestori, chiarimenti su trasporto "ingombranti" in conto proprio
Albo gestori ambientali (Prassi)
Le imprese di arredamento e quelle che montano mobili da cucina, iscritte nella categoria 2-bis, possono trasportare i rifiuti ingombranti prodotti nell'ambito dell'attività utilizzando il codice Eer 200307.
È quanto afferma il Comitato dell'Albo nazionale gestori ambientali (circolare n. 6 del 10 luglio 2019) in risposta alle numerose richieste di attribuzione del codice in questione nelle iscrizioni alla categoria 2-bis (ex "conto proprio"), giunte da imprese le quali, nell'ambito della propria attività commerciale, si trovano a dover trasportare come rifiuti ingombranti i beni sostituiti per i quali viene chiesto il ritiro.
Le istruzioni già fornite dallo stesso Albo con la circolare 691/2013, secondo le quali è consentito l'utilizzo del codice 200307 (rifiuti ingombranti) per le imprese edili iscritte in categoria 2-bis, sono quindi valide, stando a quanto si legge nella circolare 6/2019, anche per le imprese che svolgono "attività di vendita, produzione e montaggio di mobili da cucina, di arredamento in genere e complementi di arredo e simili".
A tal fine le Sezioni regionali dovranno riportare nei provvedimenti di iscrizione, di rinnovo dell'iscrizione o di variazione dell'iscrizione (nonché sul sito web dell'Albo), a fianco del codice Eer, l'annotazione sulla provenienza specifica del rifiuto.
Imprese iscritte ai sensi dell'articolo 212, comma 8, Dlgs 152/2006 (ex "conto proprio") - Arredamento e mobili da cucina - Trasporto rifiuti ingombranti - Integrazione circolare Albo gestori 691/2013
Imprese edili iscritte ai sensi dell'articolo 212, comma 8, Dlgs 152/2006 - Rifiuti ingombranti
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
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