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Rifiuti

Milano, 15 maggio 2019 - 12:38

Pastazzo di agrumi, scaricato sul suolo diventa rifiuto

Rifiuti (Giurisprudenza)

(Alessandro Geremei)

Pastazzo di agrumi, scaricato sul suolo diventa rifiuto

Depositare in maniera incontrollata su un terreno agricolo lo scarto di lavorazione degli agrumi, in parte fresco e in parte fermentato, configura il reato di gestione non autorizzata di rifiuti.

 

A ribadire il principio è la Corte di Cassazione (sentenza 18842/2019) la quale, in scia a numerosi precedenti giurisprudenziali, ricorda che l'accumulare diverse tipologie di pastazzo di agrumi su un terreno automaticamente esclude che tale materiale possa essere qualificato come un residuo destinato ad essere utilizzato quale ammendante (vegetale, semplice o composto) o come sostanza idonea a servire da mangime per animali.

 

Il pastazzo in questione, quindi, non può essere qualificato come sottoprodotto – cioè come un non rifiuto — ai sensi dell’articolo 184-bis del Dlgs 152/2006 e del successivo Dm 264/2016 attuativo.

 

Con tali motivazioni, la Suprema Corte ha quindi respinto il motivo di ricorso di un'azienda agricola contro una sentenza di condanna, inflitta dalla Corte di Appello di Messina, al pagamento di una sanzione amministrativa di 64mila euro a titolo di responsabilità "231" (articolo 25-undecies, Dlgs 231/2001) in conseguenza della violazione in materia di rifiuti e della mancata adozione di modelli, organizzativi e societari, tali da prevenire il reato ambientale.

 

documenti di riferimento
Sentenza Corte di Cassazione 6 maggio 2019, n. 18842

Rifiuti – Pastazzo di agrumi in parte fresco e in parte fermentato - Deposito incontrollato su area agricola – Qualifica come sottoprodotto – Articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 – Articolo 2, Dm 264/2016 – Insussistenza – Reato di gestione non autorizzata di rifiuti – Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 – Sussistenza – Responsabilità amministrativa 231 – Mancata dimostrazione della previa adozione di un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire il reato ambientale – Articolo 25-undecies, Dlgs 231/2001 - Sussistenza

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati

Dm Ambiente 13 ottobre 2016, n. 264

Criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica delle biomasse "residuali" come sottoprodotti e non come rifiuti - Articolo 184-bis comma 2, Dlgs 152/2006

Dlgs 8 giugno 2001, n. 231

Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Stralcio (Disciplina generale - Reati ambientali - Violazione norme sicurezza sul lavoro - Altri reati "presupposto" afferenti)

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