News - Aggiornamento normativo

Albo gestori ambientali

Milano, 9 maggio 2019 - 19:20

Albo gestori, chiarimenti su trasporti transfrontalieri

Albo gestori ambientali (Prassi)

(Alessandro Geremei)

Albo gestori, chiarimenti su trasporti transfrontalieri

L'autorizzazione rilasciata dall'autorità Svizzera in conformità all’accordo sul trasporto merci può considerarsi titolo idoneo ai fini della dimostrazione del requisito relativo al possesso della licenza comunitaria.

 

Secondo quanto chiarito dal Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali (circolare 9 maggio 2019, n. 5), grazie all'accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia del 21 giugno 1999, tra la licenza comunitaria e l'autorizzazione rilasciata dalle autorità svizzere sussiste infatti una sostanziale equipollenza, almeno per quanto riguarda i trasporti bilaterali su strada in transito sui territori della Comunità europea e della Svizzera.

 

La presentazione della copia di tale autorizzazione, precisa poi la circolare, comprova anche il requisito relativo alla capacità finanziaria dell'impresa. Nel caso di trasporti transfrontalieri, inoltre, non trova applicazione la limitazione indicata nella precedente circolare 987/2016 per le imprese svizzere (unico servizio di durata non superiore ai 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile).

 

Con riferimento ai requisiti di regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale, infine, l'Albo gestori precisa che la verifica deve essere effettuata esclusivamente sui primi due pilastri del sistema di previdenza della Confederazione svizzera (assicurazione federale vecchiaia, superstiti e invalidità; previdenza professionale), non sul terzo (previdenza individuale).

documenti di riferimento
Circolare Albo nazionale gestori ambientali 2 febbraio 2017, n. 149

Imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri dei rifiuti - Categoria 6 - Deliberazione 3/2016 - Documentazione richiesta

Deliberazione Albo nazionale gestori ambientali 13 luglio 2016, n. 3

Criteri, requisiti e modalità per l'iscrizione nella categoria 6 - Imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti - Abrogazione deliberazioni 3/2010, 3/2011 e 1/2012

Dm Ambiente 3 giugno 2014, n. 120

Regolamento Albo nazionale gestori ambientali

Circolare Albo nazionale gestori ambientali 9 maggio 2019, n. 5

Trasporti transfrontalieri di rifiuti - Applicazione disposizioni delibera 3/2016 - Documentazione richiesta per l'iscrizione all'Albo nella categoria 6

© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598