Appalto rifiuti, esclusione anche su inderdittiva antimafia non definitiva
Appalti e acquisti verdi (Giurisprudenza)
Il partecipante a gara d'appalto per servizio di gestione rifiuti deve informare la stazione appaltante del possesso a suo carico di una interdittiva antimafia, anche se sub iudice e quindi non definitiva.
Così ha deciso il Consiglio di Stato nella sentenza 6 maggio 2019, n. 2896 relativamente all'appalto del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati bandito da un Comune pugliese. La società ricorrente era stata esclusa dall'appalto sia per la mancanza del requisito di iscrizione nella "White List" che per avere omesso di avere dichiarato di essere stata destinataria di un'informativa antimafia. È vero che l'interdittiva del Prefetto era stata annullata dal Tar, ma al momento della partecipazione alla gara il termine per presentare appello non era spirato (tanto che poi successivamente il Consiglio di Stato aveva annullato la sentenza del Tar facendo rivivere l'interdittiva antimafia).
Il punto però per i Giudici è un altro. Ai sensi dell'articolo 80 del Dlgs 50/2016 (Codice appalti) l'impresa partecipante ha omesso di mettere la Stazione appaltante al corrente di situazioni che siano anche solo potenzialmente rilevanti ai fini del riscontro dell'affidabilità del concorrente, una situazione di cui il Comune doveva essere a conoscenza. Anche una interdittiva antimafia sub iudice è un elemento da comunicare ai sensi del Codice appalti perché consente alla stazione appaltante di avere le informazioni sull'affidabilità dei concorrenti.
Appalti - Servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati - Partecipazione alla gara di appalto - Esclusione - Articolo 80, Dlgs 50/2016 - Motivazioni - Mancata comunicazione del possesso di interdittiva antimafia anche se non definitiva - Legittimità - Sussistenza
A cura di Vincenzo Dragani e della Redazione Reteambiente
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