Traffico illecito rifiuti, prescrizione decorre da ultima condotta
Rifiuti (Giurisprudenza)
Il reato di traffico illecito di rifiuti è un reato abituale per cui in quanto "reato di durata" la prescrizione decorre dal giorno dell'ultima condotta tenuta che chiude il periodo consumativo.
Così la Corte di Cassazione nella sentenza 12 aprile 2019, n. 16036 che ha confermato le condanne di soci e responsabile tecnico di una società per il reato di traffico illecito di rifiuti ex articolo 260, Dlgs 152/2006 (ora articolo 452-quaterdecies del Codice penale con assoluta continuità normativa). Sulle doglianze relative al decorso della prescrizione, la Suprema Corte ha ricordato che il delitto in questione è un reato abituale proprio caratterizzato da una serie di condotte che singolarmente considerate potrebbero anche non costituire reato con la conseguenza che la consumazione del reato è esaurita con la cessazione dell'attività organizzata di traffico illecito di rifiuti e che alla pluralità delle azioni corrisponde un'unica violazione di legge.
Di conseguenza il decorso della prescrizione avviene dal giorno dell'ultima condotta tenuta che chiude il periodo consumativo del reato che era iniziato con la condotta che, insieme alle precedenti, forma la serie minima di rilevanza.
Rifiuti - Attività organizzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti - Articolo 452-quaterdecies, Codice penale già articolo 260, Dlgs 152/2006 - Natura del reato - Reato abituale - Prescrizione - Decorso - Dall'ultima condotta tenuta che chiude il periodo consumativo del reato
Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
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