Imballaggi, nuove istruzioni Ue per obiettivi riciclaggio
Imballaggi (Normativa Vigente)
Aggiornate le regole Ue che gli Stati membri devono rispettare per calcolare, verificare e comunicare i dati sul raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio.
Le nuove regole (e le nuove tabelle) sono state definite con la decisione 2019/665/Ue, provvedimento che modifica e integra la decisione 2005/270/Ce (che stabilisce le tabelle relative al sistema di basi dati ai sensi della direttiva 94/62/Ce) al fine di allinearne le disposizioni alle recenti novità introdotte in materia dalla direttiva 2018/852/Ue, facente parte del pacchetto “Economia circolare”, che dovrà essere recepita dal nostro Paese entro il 5 luglio 2020.
Oltre a definire i nuovi obiettivi vincolanti di riciclaggio che gli Stati membri dovranno raggiungere entro il 2025 (almeno il 65% in peso per tutti i rifiuti di imballaggio, più obiettivi minimi per i singoli materiali specifici) ed entro il 2030 (almeno il 70% in peso), la direttiva 2018/852/Ue ha innovato rispetto alla previgente disciplina in quanto consente agli Stati membri di rettificare gli obiettivi di riciclaggio tenendo di conto sia degli imballaggi per la vendita riutilizzabili immessi sul mercato, sia degli imballaggi in legno riparati per il riutilizzo (pallets).
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Direttiva che modifica la direttiva 94/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio
Imballaggi e i rifiuti di imballaggio - Nuove tabelle per la comunicazione dei dati - Modifica della decisione 2005/270/Ce
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