Installazione impianti a gas, dal 10/4/2019 scatta depenalizzazione
Energia (Normativa Vigente)


Come previsto dall'articolo 2 del Dlgs 23/2019 che ha modificato la legge 1083/1971, dal 10 aprile 2019 l'installazione di un impianto a gas non conforme è punita con sanzione amministrativa e non più penale.
Il Dlgs 23/2019 ha adeguato l'ordinamento alle norme del regolamento 2016/426/Ue sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi. Sebbene il regolamento europeo del 2016 sia già pienamente efficace negli Stati membri, occorreva implementare alcune disposizioni in particolare in materia di sanzioni e vigilanza. Così il Dlgs 21 febbraio 2019, n. 23 ha modificato la storica legge 1083/1971: i fabbricanti, gli importatori e i distributori di apparecchi non conformi al regolamento 2016/426/Ue non sono più puniti con sanzioni penali (ammenda da 200mila a 4 milioni di lire o arresto fino a due anni) ma con sanzioni amministrative pecuniarie. Previsto un regime transitorio per i procedimenti in corso.
È stata inoltre riscritta la disciplina della vigilanza in materia, demandata in linea generale al Ministero dello sviluppo economico, mentre i controlli sugli apparecchi e gli accessori sono demandati allo stesso Dicastero economico insieme al Ministero dell'interno in coordinamento tra loro e con le Camere di commercio.
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 2016/426/Ue sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi
Regolamento sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/Ce
Norme sulla sicurezza degli apparecchi che bruciano combustibili gassosi
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