Trasporto illecito di rifiuti, esercizio non professionale non salva
Rifiuti (Giurisprudenza)
Il reato di trasporto illecito di rifiuti si configura anche quando l'attività illecita è svolta in maniera non professionale o in forma non imprenditoriale.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione nella sentenza 24 gennaio 2019, n. 3579 confermando la condanna dell'imputato che aveva effettuato in Piemonte una serie di trasporti di rottami ferrosi prodotti da terzi conferendoli presso un impianto di recupero. I Supremi Giudici hanno ricordato che per l'integrazione della fattispecie contravvenzionale, non è richiesta una vera e propria organizzazione strutturata, in quanto il reato è configurabile anche quando l'attività illecita sia svolta in maniera non professionale o in forma non imprenditoriale.
Quanto alla invocata ignoranza da parte dell'agente della normativa di settore e dell'illiceità della propria condotta, per la Cassazione essa è idonea ad escludere la sussistenza della colpa, se indotta da un fattore positivo esterno ricollegabile ad un comportamento della pubblica Amministrazione, cosa non avvenuta nel caso di specie.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Rifiuti - Trasporto rottami ferrosi senza autorizzazione - Responsabilità penale - Articolo 256, Dlgs 152/2006 - Attività esercitata in maniera non professionale o in forma non imprenditoriale - Assenza di responsabilità penale - Esclusione - Ignoranza della normativa di settore e della illiceità della condotta - Articolo 5, Codice penale - Rilevanza ai fini dell'esclusione della colpa - Condizioni - Comportamento indotto da un fattore positivo esterno ricollegabile ad un comportamento della pubblica Amministrazione - Necessità - Sussistenza
Lo strumento dell'Osservatorio di normativa ambientale che guida all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa
© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941