Impianti rifiuti, piani di emergenza interna entro il 4 marzo 2019
Rifiuti (Normativa Vigente)
I gestori degli impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti esistenti hanno tempo fino al 4 marzo 2019 per predisporre, nel rispetto del nuovo "decreto sicurezza", il piano di emergenza interna contro gli incidenti rilevanti.
L'obbligo – valido anche per gli impianti di nuova costruzione — è stabilito dall'articolo 26-bis del Dl 113/2018 (cd. "decreto sicurezza"), introdotto dalla legge di conversione 132/2018 entrata in vigore il 4 dicembre 2018. In base alla norma in questione, il piano di emergenza interna deve essere finalizzato al raggiungimento di 4 obiettivi: controllare e circoscrivere gli eventuali incidenti; predisporre le misure necessarie per la protezione della salute e dell'ambiente dagli incidenti rilevanti; informare adeguatamente lavoratori, servizi di emergenza e autorità locali; provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente.
Il piano dovrà poi essere riesaminato (e se necessario aggiornato) ad intervalli appropriati, comunque non superiori a tre anni.
Ai Prefetti viene affidato il compito di predisporre i piani di emergenza esterna per gli stessi impianti (entro 12 mesi dal ricevimento delle informazioni da parte dei gestori), nel rispetto delle linee guida che saranno dettate con decreto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Conversione in legge, con modificazioni, del Dl 113/2018 (cd. "decreto sicurezza")
Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale, immigrazione e sicurezza pubblica (cd. "Sicurezza") - Stralcio - Articolo 26, norme in materia di sicurezza nei cantieri - Articolo 26-bis, obbligo di piano di emergenza interna in impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti
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