Sversamento rifiuto liquido, scatta responsabilità penale
Rifiuti (Giurisprudenza)
Lo sversamento di acqua di vegetazione delle olive in un invaso per farla evaporare configura il "disfarsi" di un rifiuto e se fatto senza autorizzazione scatta la responsabilità penale.
Confermata dalla Cassazione nella sentenza 26 settembre 2018, n. 41674 la condanna ex articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006 dei titolari di una ditta della Sardegna operante nel settore della molitura delle olive e produzione di sansa che avevano effettuato lo sversamento di acque di vegetazione delle olive in un invaso al fine di consentirne la successiva evaporazione. Un comportamento che per i Giudici è sintomo di volere eliminare tale rifiuto, quindi "disfarsene", e se posto in essere senza autorizzazione integra il reato penale di smaltimento illecito.
La Cassazione ha respinto anche la doglianza secondo la quale tale sostanza fosse in realtà un sottoprodotto, poiché proprio la condotta posta in essere esclude qualsiasi possibilità di successiva riutilizzazione di tali sostanze, facendo così venir meno una delle essenziali condizioni stabilite dall'articolo 184-bis Dlgs 152/2006 che consente di qualificare una sostanza come sottoprodotto.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Rifiuti - Smaltimento senza autorizzazione di rifiuti speciali non pericolosi - Articolo 256, comma 2, Dlgs 152/2006 - Conferimento di sanse ed acque di vegetazione delle olive in un invaso artificiale - Responsabilità penale - Sussistenza - Sversamento rifiuto liquido nell’invaso al fine di consentirne la successiva evaporazione - Attività del "disfarsi" ai fini della qualificazione del rifiuto (Nozione di rifiuto, articolo 183, Dlgs 152/2006) - Sussistenza - Assenza di condizioni per il successivo riutilizzo - Configurabilità del rifiuto liquido come sottoprodotto - Articolo 184-bis, Dlgs 152/2006 - Esclusione
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