News - Aggiornamento normativo

Ippc/Aia

Milano, 11 settembre 2018 - 16:31

Aia, dopo riforma 2014 va autorizzata anche attività secondaria

Ippc/Aia (Giurisprudenza)

(Francesco Petrucci)

Aia, dopo riforma 2014 va autorizzata anche attività secondaria

L'esercizio di una attività accessoria a quella principale ma diversa da quella già autorizzata e che è rientrata sub autorizzazione integrata ambientale (Aia) dopo la riforma del 2014 necessita di autorizzazione.

 

Lo ha ricordato la Corte di Cassazione nella sentenza 21 agosto 2018, n. 38753 nell'ambito di un procedimento cautelare di sequestro di impianti di una azienda lombarda per la gestione dei rifiuti costituiti da scorie di fusione e ceneri, attività accessoria all'attività di gestione dei rifiuti derivanti da carcasse di animali. Secondo i Giudici se dopo la riforma della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale ex Dlgs 46/2014 un'attività prima esclusa ora rientra tra quelle sub Aia come indicate nell'allegato VIII alla Parte seconda del Dlgs 152/2006 (come modificato dal decreto del 2014) occorre una nuova domanda di Aia o una domanda di adeguamento, non essendo sufficiente l'Aia già rilasciata per l'attività principale esercitata.

 

Infatti, l'articolo 29, comma 2 del Dlgs 46/2014 di modifica del Dlgs 152/2006 e che regola il periodo transitorio tra "vecchia" e "nuova" disciplina, stabilisce che se una attività non soggetta ad Aia prima della riforma ora vi rientra, è necessario presentare una nuova domanda o un'istanza di adeguamento, poiché l'autorizzazione per l'attività principale non "copre" anche quella per una attività collegata che prima del 2014 non era soggetta ad autorizzazione e dopo lo è.

documenti di riferimento
Sentenza Corte di Cassazione 21 agosto 2018, n. 38753

Autorizzazione integrata ambientale - Procedimento - Installazioni soggette ad Aia - Allegato VIII, Parte seconda Dlgs 152/2006 - Periodo transitorio tra vecchia e nuova disciplina post 2014 - Articolo 29 del Dlgs 46/2014 - Attività accessoria di quella principale che prima del 2014 non era soggetta ad Aia - Obbligo di richiesta di nuova autorizzazione - Legittimità - Sussistenza

Dlgs 4 marzo 2014, n. 46

Emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) - Attuazione direttiva 2010/75/Ue - Modifiche alle Parti II, III, IV e V del Dlgs 152/2006 ("Codice ambientale")

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte II - Procedure per Via, Vas ed Ippc/Aia

© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941

Annunci Google
  • ReteAmbiente s.r.l.
  • via privata Giovanni Bensi 12/5,
    20152 Milano

    Tel. 02 45487277
    Fax 0245487333

    R.E.A. MI - 2569357
    Registro Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA 10966180969

Reteambiente.it - Testata registrata presso il Tribunale di Milano (20 settembre 2002 n. 494) - ISSN 2465-2598