Responsabilità 231, legittimo sequestro impianti fotovoltaici ex disciplina penale
Responsabilità 231 (Giurisprudenza)
Il sequestro "impeditivo" ex Codice di procedura penale di impianti fotovoltaici si applica anche alla società presunta responsabile per reato dei manager non essendovi sovrapposizione col sequestro ex Dlgs 231/2001.
Così la Cassazione (sentenza 20 luglio 2018, n. 34293) ha giudicato legittimo il sequestro "impeditivo" ai sensi del C.p.p. (articolo 321, comma 1) di tre serre fotovoltaiche realizzate in Puglia in apparenza adibite anche a vivaio, in realtà realizzate dalla società per truffare lo Stato che ha erogato incentivi non spettanti. Per i Giudici il Dlgs 231/2001 (articolo 53) prevede solo il sequestro preventivo delle cose "prezzo o profitto" del reato, quindi non si sovrappone al sequestro "impeditivo" ex articolo 321, comma 1, C.p.p. che ha altra funzione (impedire che il bene sia usato per commettere altri reati) ed è pienamente applicabile anche agli Enti "sub 231" giusta l'articolo 34 del Dlgs 231/2001 che afferma che in quanto compatibili si applicano le norme del Codice di procedura penale.
Nei confronti della società ricorrente è stato, inoltre, disposto il sequestro preventivo della somma indebitamente percepita per il ritiro dell'energia rinnovabile (profitto del reato). La Cassazione, in questo discostandosi dal Giudice di merito ha ricordato che ex articolo 53, Dlgs 231/2001 "profitto" del reato oggetto della misura cautelare è solo l'incentivo per l'energia rinnovabile ricevuto al netto prezzo di mercato dell'energia ceduta dal produttore e venduta dal Gestore dei servizi energetici (utilità della controparte che va "scalata" dal beneficio avuto dalla società imputata).
Responsabilità amministrativa Organizzazioni collettive - Stralcio (Disciplina generale - Reati ambientali - Violazione norme sicurezza sul lavoro - Altri reati "presupposto" afferenti)
Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche - Dlgs 231/2001 - Incentivi per energia da fonti rinnovabili - Serre fotovoltaiche - Truffa ai danni dello Stato - Misure cautelari - Sequestro impeditivo degli impianti - Articolo 322, comma 1, Codice di procedura penale - Applicabilità - Sussistenza - Conflitto col sequestro ex articolo 53, Dlgs 231/2001 - Esclusione - Profitto del reato sequestrabile - Articolo 53, Dlgs 231/2001 - Importo risultante dalla differenza tra incentivo erogato e utilità derivante dalla vendita dell'energia prodotta
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