Via, screening obbligatorio per "varchi" forestali
Via (Pua-Paur) / Vas (Giurisprudenza)
Gli Stati membri sono sempre obbligati a verificare se un progetto di apertura di un varco boschivo, ai fini dell'installazione di una linea elettrica aerea, comporta effetti significativi sull'ambiente.
Il principio è stato stabilito dalla Corte di Giustizia europea (sentenza C-329/17 del 7 agosto 2018) che, su richiesta di un Giudice austriaco, ha interpretato in via pregiudiziale l'allegato II della direttiva "Via" 2011/92/Ue, recante l'elenco dei progetti per i quali è previsto l'obbligo degli Stati membri di determinare, mediante un esame "caso per caso" ovvero attraverso la fissazione di soglie o criteri, se gli stessi debbano essere sottoposti a valutazione d’impatto ambientale (cd. "screening").
Secondo la Cge, la lettera d) del punto 1 dell'allegato in questione, che richiama i progetti di "disboscamento a scopo di conversione ad un altro tipo di sfruttamento del suolo", comprende anche i progetti che prevedono l'apertura di un "varco" boschivo ai fini dell'installazione e dello sfruttamento di una linea elettrica aerea, per la durata della legittima permanenza della stessa. Considerato che gli alberi situati sotto le linee elettriche in tale area saranno poi abbattuti per garantire una distanza minima di sicurezza con i cavi elettrici, sottolinea il Giudice, in tali ipotesi sussiste sicuramente un "nuovo uso" del suolo interessato.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte II - Procedure per Via, Vas ed Ippc/Aia
Valutazione impatto ambientale di progetti pubblici e privati - Abrogazione della direttiva 85/337/Cee
Via - Obbligo degli Stati membri di verificare la significatività degli effetti sull'ambiente di un progetto - Allegato II, punto 1, lettera d), direttiva 2011/92/Ue – Nozione di "disboscamento a scopo di conversione a un altro tipo di sfruttamento del suolo" – Apertura di un varco boschivo connesso alla costruzione e allo sfruttamento di una linea aerea di trasmissione di energia elettrica - Rientra
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