Terremoto Centro Italia, più tempo per deposito intermedio terre da scavo
Rifiuti (Normativa Vigente)
Prorogato - da 18 a 30 mesi –il periodo massimo di deposito intermedio "in deroga" dei materiali da scavo provenienti dai cantieri per le opere provvisionali connesse all'emergenza terremoto del 2016.
È quanto previsto da una delle "ulteriori misure urgenti" a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, stabilite dalla legge 89/2018 in vigore dal 25 luglio 2018.
A tal fine, il provvedimento interviene sulle "Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici" di cui all'articolo 28 del Dl 189/2016, come integrate dalla legge 45/2017, nella parte riguardante i materiali da scavo che, non superando i valori concentrazioni soglia di contaminazione (Csc) stabiliti dal Dlgs 152/2006, possono essere trasportati e depositati in deroga alle prescrizioni stabilite dal Dm 161/2012 e al Dl 98/2013 (poi sostituiti dal Dm 120/2017).
Attraverso l'integrazione dell'articolo 11 dello stesso Dl 189/2016, inoltre, la legge 89/2018 esclude ex lege gli strumenti urbanistici attuativi dei Comuni per la ricostruzione dagli obblighi di valutazione ambientale strategica (Vas), fatto salvo il caso che gli stessi prevedano, contemporaneamente, aumento della popolazione, aumento delle aree urbanizzate e opere sottoposte a valutazione d'impatto ambientale (Via) o d'incidenza.
Interventi urgenti in favore delle Regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria colpite dal sisma del 24 agosto 2016 - Stralcio - Rifiuti edilizi e terre e rocce da scavo - Deroghe alla disciplina in materia
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