Reato avvelenamento acque, obbligo esistenza effetti nocivi per salute
Acque (Giurisprudenza)


Perché si configuri il reato di avvelenamento (articolo 439, Codice penale) è necessaria una condotta che, per qualità e quantità dell'inquinante delle acque sia pericolosa per la salute pubblica.
Secondo la Cassazione (sentenza 6 giugno 2018, n. 25547) — chiamata a giudicare una vicenda di inquinamento di falda acquifera da parte di una fonderia nel vercellese -, perché si configuri il reato di avvelenamento di acque o sostanze destinate all'alimentazione occorre che il responsabile ponga in essere una condotta potenzialmente idonea a produrre effetti tossico-nocivi per la salute e occorre accertare scientificamente la pericolosità per la salute pubblica di tale condotta. Per i Supremi Giudici, in altre parole, anche se il reato di avvelenamento è di pericolo presunto, occorre che un "principio di avvelenamento" vi sia comunque stato.
A questo proposito, ha ribadito la Cassazione non è sufficiente a integrare il reato l'esistenza di rilevamenti attestanti il superamento dei determinati livelli di contaminazione, trattandosi di indicazioni di carattere meramente precauzionale, il cui superamento non è sufficiente ad integrare nemmeno la fattispecie prevista dall'articolo 257 Dlgs 152/2006 che sanziona condotte di "inquinamento", ossia causative di un evento che costituisce evidentemente un "minus" rispetto all'ipotesi di "avvelenamento".
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte II - Procedure per Via, Vas ed Ippc/Aia
Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro
Acque - Territorio - Contaminazione falda acquifera - Avvelenamento - Articolo 439, Codice penale - Configurabilità - Accertamento scientifico della qualità e quantità dell’inquinante che sia tale da porre in pericolo la salute pubblica - Necessità - Sussistenza
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