Fresato di asfalto, dal 3 luglio 2018 operativi i criteri "End of waste"
Rifiuti (Normativa Vigente)
Il 3 luglio 2018 entra in vigore il nuovo regolamento MinAmbiente che, in attuazione del Dlgs 152/2006, disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto ("End of waste") del conglomerato bituminoso.
Il nuovo regolamento (Dm Ambiente 28 marzo 2018, n. 69), composto da 6 articoli e 2 allegati, detta i criteri specifici da rispettare affinché il "conglomerato bituminoso", cioè il rifiuto proveniente da operazioni di fresatura a freddo o di demolizione delle pavimentazioni bituminose, cessi di essere qualificato come rifiuto e possa essere qualificato come "granulato di conglomerato bituminoso".
Il provvedimento, che arriva in attuazione dell’articolo 184-ter del "Codice ambientale" (seconda disciplina nazionale ad hoc per l'end of waste dopo il Dm 22/2013 relativo al combustibile solido secondario), stabilisce le specifiche che il processo di recupero deve rispettare (verifiche sui rifiuti in ingresso e sul granulato ottenuto) e gli scopi per i quali il granulato è utilizzabile (produzione di miscele bituminose o di aggregati), definendone gli standard di riferimento. I criteri in questione devono essere attestati dal produttore tramite autocertificazione.
I produttori di granulato hanno tempo fino al 31 ottobre 2018 per aggiornare le comunicazioni di recupero in procedura semplificata o presentare un'istanza di aggiornamento delle autorizzazioni. Nelle more dell'adeguamento, il granulato può essere utilizzato se presenta caratteristiche conformi ai nuovi criteri attestate mediante dichiarazione di conformità.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Regolamento di disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto (End of waste) di conglomerato bituminoso - Attuazione articolo 184-ter, comma 2, Dlgs 152/2006
A cura di Vincenzo Dragani e della Redazione Reteambiente
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