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Rifiuti

Milano, 15 giugno 2018 - 15:25

Rottami ferrosi, se destinati a recupero sono rifiuti a tutti gli effetti

Rifiuti (Giurisprudenza)

(Alessandro Geremei)

Rottami ferrosi, se destinati a recupero sono rifiuti a tutti gli effetti

Il soggetto autorizzato dal Comune alla vendita ambulante di "cose usate" che trasporta rottami ferrosi a un impianto di recupero, senza essere iscritto all'Albo gestori ambientali, commette reato.

 

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione (sentenza 24876/2018) nel respingere il ricorso presentato da un soggetto che, nel corso del 2013, aveva trasportato e rivenduto a un impianto di recupero più di 13 tonnellate di rifiuti metallici in 14 distinte occasioni, senza essere iscritto all’Albo gestori, e per questo era stata condannato dal Tribunale di Cuneo per gestione non autorizzata di rifiuti (articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006).

 

La licenza per la vendita ambulante di "cose usate" rilasciata dal Comune al ricorrente ai sensi del Dlgs 114/1998 (Disciplina del commercio), precisa il Giudice, riguarda esclusivamente la vendita al consumatore finale di "cose usate" ovvero suscettibili di essere commercializzate senza alcun processo di lavorazione: non può quindi legittimare il conferimento di rottami a un imprenditore che gestisce un centro di recupero autorizzato.

 

Il regime di deroga per i rifiuti cd. "ambulanti" ex articolo 266, comma 5 del Dlgs 152/2006 (che sarà escluso ex lege per tutti i rifiuti metallici con l'entrata in vigore del Sistri), di conseguenza, non è stato ritenuto applicabile alla fattispecie.

 

documenti di riferimento
Sentenza Corte di Cassazione 4 giugno 2018, n. 24876

Raccolta rottami ferrosi – Soggetto in possesso di licenza comunale per la vendita ambulante di "cose usate" – Articolo 28, Dlgs 114/1998 - Illegittimità del conferimento a un centro di recupero rifiuti – Inapplicabilità del regime di deroga per i rifiuti "ambulanti" ex articolo 266, comma 5, Dlgs 152/2006 – Sussistenza - Soggetto non iscritto all’Albo gestori ambientali – Reato di trasporto non autorizzato di rifiuti – Articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006 - Sussistenza

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati

Dlgs 31 marzo 1998, n. 114

Dlgs 31 marzo 1998 n. 114 - Disciplina settore del commercio - Stralcio - Commercio ambulante

Legge 28 dicembre 2015, n. 221

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di Green Economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali - Ex "Collegato ambientale" alla legge di stabilità 2014

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