Appalti e costi sicurezza sul lavoro, corretta indicazione salva la gara
Appalti e acquisti verdi (Giurisprudenza)
La corretta indicazione nell'offerta degli oneri di sicurezza aziendale rende legittima la partecipazione alla gara anche in mancanza di un'esatta definizione dei costi di manodopera.
Con sentenza 15 maggio 2018, n. 5423, il Tar Lazio ha affermato la legittimità della partecipazione di una impresa alla gara in tutte le ipotesi in cui nell'offerta economica siano esplicitati i costi per gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro anche senza una specifica esposizione dei costi della manodopera purché non vi siano dubbi sull'appropriatezza dell'offerta.
Nel caso in esame il Tar Lazio ha respinto il ricorso dell'impresa laziale che sosteneva l'automatica esclusione dalla gara della ditta concorrente per non aver evidenziato nell'offerta le voci di costo ex articolo 95, comma 10, Dlgs 50/2016 per l'affidamento di lavori di miglioramento idrogeologico, dato che nel "prezzo offerto" i costi per gli oneri di sicurezza aziendale erano correttamente riportati mentre i costi della manodopera risultavano comunque palesi.
Codice dei contratti pubblici - Attuazione direttive 2014/23/Ue, 2014/24/Ue e 2014/25/Ue su concessioni e appalti pubblici
Appalti - Affidamento lavori miglioramento idrogeologico - Offerta economica - Omessa indicazione separata costi di manodopera ma corretta esposizione degli oneri per la sicurezza sul lavoro - Articolo 95, comma 10, Dlgs 50/2016 - Esclusione dalla gara - Illegittimità
A cura di Vincenzo Dragani e della Redazione Reteambiente
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