Inquinamento acque, valutazioni tecniche Arpa insindacabili da Giudice
Acque (Giurisprudenza)


Sui rilievi tecnici dell'Agenzia regionale protezione ambiente (Arpa), il Giudice può solo verificarne la ragionevolezza e coerenza ma non sostituirsi alla valutazione dell'Amministrazione pubblica.
Lo ha deciso il Tar Sardegna nella sentenza 8 maggio 2018, n. 409 confermando l'ultima di una serie di reiterate ordinanze di accesso alla darsena del porto del Comune di Porto Torres in seguito al perdurante inquinamento della falda proveniente da un impianto petrolchimico. Il divieto di accedere alla darsena impedisce l'accesso a un impianto, ivi situato, di termodistruzione di rifiuti di navi di proprietà di una società che ha impugnato il provvedimento del Sindaco. Per i Giudici però il potere di ordinanza ex articolo 192, del Dlgs 152/2006 è stato esercitato correttamente, pur nella consapevolezza che la situazione si sta protraendo nel tempo, dando luogo alla reiterazione delle ordinanze.
Quanto alla obiezione della società ricorrente sui rilievi tecnici dell'Arpa alla base delle ordinanze, il Tar ha ricordato che se la regola tecnica è stata osservata correttamente, il Giudice non può sindacare l'operato della P.A. quando il risultato a cui è giunta l'Amministrazione è uno di quelli resi possibili dall'opinabilità della scienza, anche se esso non è quello che l'organo giudicante avrebbe privilegiato.
Acque - Inquinamento della falda - Ordinanza sindacale urgente - Legittimità - Condizioni - Valutazione tecnica dell'Agenzia regionale per l'ambiente- Sindacabilità da parte del Giudice - Limiti - Verifica della ragionevolezza, coerenza e attendibilità della scelta compiuta
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941