Emissioni in aria di officina veicoli, obbligo comunicare inizio attività
Aria (Giurisprudenza)
Come previsto dal Codice ambientale (articolo 279, Dlgs 152/2006) il titolare di un'officina di riparazione veicoli che non comunica all'Autorità competente l'inizio attività commette reato.
La Corte di Cassazione (ordinanza 5 aprile 2018, n. 15010) ha respinto le doglianze del titolare di un'officina meccanica di riparazione dei veicoli della Campania che era stato condannato per la contravvenzione prevista dall'articolo 279, comma 3 del Dlgs 152/2006 per non avere comunicato l'inizio dell'attività come prescritto dall'articolo 269, comma 6 dello stesso Codice ambientale. Il ricorrente sosteneva che non essendosi accertato alcun effettivo danno all'ambiente l'omessa comunicazione non offendeva il bene tutelato dalla norma.
Manifestamente infondato per la Cassazione il motivo di ricorso. Infatti posto che le officine meccaniche di riparazione dei veicoli nelle quali si effettuano anche operazioni di verniciatura come quella del caso di specie sono escluse dall'elenco di impianti e attività le cui emissioni in atmosfera sono ritenute ope legis scarsamente rilevanti (articolo 272, comma 1, Dlgs n. 152/2006) e quindi sussiste un obbligo di comunicazione all'Autorità dell'inizio attività, la norma penale sanziona l'omessa comunicazione a prescindere dall'accertamento del verificarsi delle emissioni. Lo scopo è quello di mettere al corrente l'Autorità preposta alla tutela ambientale dell'inizio dell'esercizio di un'attività potenzialmente inquinante.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte V - Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera
Aria - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera - Officine meccaniche di riparazione dei veicoli che effettuano anche verniciatura - Attività dalle emissioni scarsamente rilevanti - Articolo 279, comma 3 Dlgs 152/2006 - Esclusione - Avvio di attività senza comunicazione - Articolo 269, comma 6, Dlgs 152/2006 - Illegittimità - Sussistenza
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