Rifiuti, per trasporto illecito sempre confisca mezzo
Rifiuti (Giurisprudenza)


Il trasporto di rifiuti senza inscrizione all'Albo gestori costituisce reato, punito altresì con la confisca del mezzo utilizzato per il trasporto; la sanzione accessoria va comminata anche dopo l'ottenimento dell'autorizzazione.
La Corte di Cassazione con sentenza 23 marzo 2018, n. 13733 ha ribadito che il reato di trasporto illecito di rifiuti di cui all'articolo 256, comma 4, Dlgs 152/2006 va sempre sanzionato con la confisca ex articolo 259 comma 2, Dlgs 152/2006. Pertanto, l'autoveicolo non iscritto all'Albo gestori ambientali che ha trasportato rifiuti senza la prescritta autorizzazione, deve essere confiscato, anche se la mancata iscrizione viene successivamente sanata.
Nel caso concreto, l'imputato campano trasportava una vasca da bagno (rifiuto non pericoloso) senza iscrizione all'Albo gestori e la Suprema Corte conferma la legittimità della confisca dello stesso, seppur nel frattempo fosse stato iscritto.
Rifiuti - Trasporto autorizzato - Obbligo iscrizione Albo gestori ex articolo 212, Dlgs 152/2006 - Mancanza - Trasporto illecito ex articolo 256, comma 4, Dlgs 152/2006 - Sussistenza - Confisca veicolo ex articolo 259, comma 2, Dlgs 152/2006 - Sussistenza
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Lo strumento dell'Osservatorio di normativa ambientale che guida all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa
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