Veicoli fuori uso, se manca prova recupero restano rifiuti e scatta reato
Rifiuti (Giurisprudenza)
Se non si prova di avere assolto alle operazioni di recupero e messa in sicurezza di veicoli fuori uso secondo l'articolo 184-ter del Dlgs 152/2006, resta la qualifica di rifiuto e scatta la gestione illecita se non autorizzata.
La Cassazione (sentenza 13 febbraio 2018, n. 6939) ha confermato il sequestro di un container pieno di pezzi di ricambio di veicoli in procinto di partire da un porto del Lazio per l'estero in quanto permaneva la loro qualifica di "rifiuti" non essendo stati oggetto di recupero e messa in sicurezza come previsto dalla normativa, configurandosi così il fumus commissi delicti (probabilità della consumazione del reato) della gestione illecita di rifiuti ex articolo 256, Dlgs 152/2006, presupposto della misura cautelare del sequestro. Infatti i veicoli fuori uso e i prodotti del loro smaltimento sono rifiuti e solo rispettando determinati presupposti cessano di essere rifiuto.
Come previsto dall'articolo 184-ter del Dlgs 152/2006 nonché del Dlgs 209/2003 da esso richiamato, solo le parti di autoveicoli recuperate a seguito di messa in sicurezza da parte di soggetto autorizzato, rispettando le condizioni del citato articolo 184-ter, cessano di essere rifiuti. Non avendo il ricorrente dimostrato di aver assolto alle operazioni di recupero che comportano la cessazione della qualità di "rifiuto" è scattato il giudizio di probabile commissione dell'illecito che ha giustificato il provvedimento cautelare del sequestro.
Rifiuti - Veicoli fuori uso - Operazione di recupero - Cessazione della qualifica di rifiuto - Articolo 184-ter, Dlgs 152/2006 - Dlgs 209/2003 - Dm 5 febbraio 1998 - Condizioni - Rispetto - Necessità
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero
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