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Via (Pua-Paur) / Vas

Milano, 2 marzo 2018 - 13:05

Rilascio della Via, ampia discrezionalità della P.A.

Via (Pua-Paur) / Vas (Giurisprudenza)

(Francesco Petrucci)

Rilascio della Via, ampia discrezionalità della P.A.

Il rilascio della valutazione di impatto ambientale è un esercizio di amplissima discrezionalità amministrativa nell'apprezzare gli interessi coinvolti ben oltre il mero giudizio tecnico.

 

Lo hanno ricordato i Giudici del Consiglio di Stato che con la sentenza 28 febbraio 2018, n. 1240 hanno confermato la sentenza del Tar di Lecce che aveva ritenuto legittimi tre decreti ministeriali di valutazione di impatto ambientale positiva per la ricerca propedeutica a quella, eventuale, di estrazione di idrocarburi — da svolgere attraverso la tecnologia c.d. "air-gun" nella costa prospiciente la Puglia. Il Consiglio di Stato ha precisato che la disciplina sulla Via del Dlgs 152/2006 dà alla P.A. una amplissima discrezionalità nel valutare gli interessi pubblici e privati coinvolti che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico verificabile e misurabile in base a criteri oggettivi. Su questo potere il Giudice amministrativo non può entrare, dovendo censurare solo decisioni palesemente illogiche o incongrue.

 

Respinta anche la doglianza sulla mancata considerazione del "principio di precauzione". Per i Giudici esso non conduce automaticamente a vietare ogni attività che, in via di mera ipotesi, si assuma foriera di eventuali rischi per la salute delle persone e per l'ambiente, privi di ogni riscontro oggettivo e verificabile. Esso richiede una seria e prudenziale valutazione, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, dell'attività che potrebbe ipoteticamente presentare dei rischi, valutazione consistente nella formulazione di un giudizio scientificamente attendibile.

documenti di riferimento
Sentenza Consiglio di Stato 28 febbraio 2018, n. 1240

Via - Provvedimento di compatibilità ambientale - Rilascio - Articolo 25, Dlgs 152/2006 - Sindacabilità del Giudice - Limiti - Potere dell'Amministrazione - Amplissima discrezionalità che non si esaurisce in un mero giudizio tecnico misurabile e verificabile oggettivamente - Principio di precauzione - Valutazione - Conseguenze - Divieto di ogni attività in ipotesi foriera di rischi per l'ambiente - Esclusione - Valutazione seria e prudenziale - Necessità

Dlgs 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte II - Procedure per Via, Vas ed Ippc/Aia

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