Valutazione ambientale, la Corte Ue apre alla "Via postuma" con condizioni
Via (Pua-Paur) / Vas (Giurisprudenza)


Un impianto di produzione di energia autorizzato senza espletamento della Via in base a legge regionale in contrasto la direttiva Ue in materia può godere di una valutazione ambientale "postuma", a certe condizioni.
È quanto emerso dalla sentenza Corte di Giustizia Ue 28 febbraio 2018, causa C-117/17 emanata in risposta alla richiesta di una questione pregiudiziale del Tar Marche relativamente a un impianto a biomassa di potenza inferiore a 1 MW autorizzato dalla Regione senza espletamento della Via ai sensi delle norme regionali (Lr 3/2012), in contrasto con le norme Ue (direttiva 2011/92/Ue) e successivamente dichiarate illegittime (Corte Cost. 93/2013). I Giudici marchigiani hanno chiesto alla Corte se sia compatibile col diritto Ue una Via postuma o anche una verifica sulla necessità o meno della Via effettuata ex post.
La Corte nella sentenza in parola da un lato ha ricordato che la mancata effettuazione della Via è una omissione illegittima. Dall'altro, poiché le norme Ue impongono agli Stati di adottare tutte le misure per eliminare tutte le conseguenze negative sull'ambiente dei progetti, una di esse può essere l'effettuazione di una Via postuma a condizione che: non sia un modo per eludere le norme Ue e che la valutazione ex post tenga conto anche del concreto impatto ambientale verificatosi per effetto della costruzione. In esito a questa valutazione l'Autorità regionale ben potrebbe anche ritenere che la Via non sia necessaria.
Valutazione impatto ambientale di progetti pubblici e privati - Abrogazione della direttiva 85/337/Cee
Valutazione di impatto ambientale - Dlgs 152/2006 - Normativa regionale - Individuazione progetti da sottoporre a Via - Criteri - Riferimento ai criteri della direttiva 2011/92/Ue - Necessità - Procedimento di screening - Obblighi informativi - Comunicazione dettagliata al pubblico - Necessità - Illegittimità costituzionale
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte II - Procedure per Via, Vas ed Ippc/Aia
Energia - Realizzazione di un impianto a biomassa - Autorizzazione - Procedimento di Via - Mancata previsione da parte della disciplina regionale - Rilascio in assenza di valutazione di impatto ambientale - Contrasto con la disciplina Ue - Direttiva 2011/92/Ue - Illegittimità successiva della norma regionale - Effettuazione di una Via "postuma" - Possibilità - Condizioni
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