News - Aggiornamento normativo

Danno ambientale e bonifiche

Milano, 18 gennaio 2018 - 16:42

Disastro ambientale, nessuna abrogazione del disastro "innominato"

Danno ambientale e bonifiche (Giurisprudenza)

(Francesco Petrucci)

Disastro ambientale, nessuna abrogazione del disastro "innominato"

L'introduzione del delitto di disastro ambientale ex articolo 452-quater del Codice penale non ha determinato l'abrogazione del cosiddetto "disastro innominato" ex articolo 434, C.p.

 

In una lunga e articolata sentenza la Sezione prima della Corte di Cassazione (sentenza 29 dicembre 2017, n. 58023) ha ricostruito i rapporti tra le due fattispecie delittuose (disastro "innominato" e nuovo "disastro ambientale) in riferimento alla condanna per "disastro" ex articolo 434, comma 2, Codice penale dei titolari di aziende della Campania che avevano smaltito in terreni agricoli diverse tonnellate di rifiuti pericolosi incidendo irreparabilmente sulle matrici ambientali. La clausola di riserva contenuta nell'articolo 452-quater che ha introdotto il nuovo delitto di disastro ambientale ("fuori dai casi previsti dall'articolo 434") fa ritenere che non ci troviamo di fronte a una nuova incriminazione con conseguente abrogazione del vecchio delitto, ma di un trattamento penale modificativo, in cui il fatto lesivo permane nel suo nucleo essenziale e centrale di disvalore che il Legislatore ha rinnovato con l'aggiunta di elementi ulteriori, con funzione e connotati specializzanti.

 

Il Legislatore ha inteso espressamente salvare i procedimenti in corso, ai quali si applica la disciplina vigente all'epoca, cioè il disastro "innominato" ex articolo 434, C.p. La Suprema Corte non si è espressa invece (non era pertinente al caso di specie) sulla possibilità che giusta la clausola di riserva, il reato di "disastro innominato" possa riguardare ipotesi di disastro ambientale che non sia possibile inquadrare nella fattispecie ex articolo 452-quater, Codice penale, per fatti commessi dopo l'entrata in vigore della legge 68/2015 che ha introdotto il nuovo delitto nel Codice.

documenti di riferimento
Sentenza Corte di Cassazione 29 dicembre 2017, n. 58023

Disastro ambientale - Articolo 452-quater, Codice penale - Rapporti col reato di disastro cosiddetto "innominato" - Articolo 434, Codice penale - Abrogazione - Esclusione - Trattamento penale modificativo - Continuità normativa - Sussistenza - Fatti commessi prima del vigore del nuovo illecito penale - Applicabilità del disastro "innominato" ex articolo 434, C.p. - Legittimità

Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398

Codice penale - Stralcio - Norme attinenti agli illeciti ambientali e alla sicurezza sul lavoro

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