Albo gestori, chiarimenti su requisiti responsabile tecnico
Albo gestori ambientali (Prassi)
Il Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali ha diramato una circolare per l'applicazione della delibera 6/2017 recante indicazioni sui requisiti del responsabile tecnico e sul regime transitorio.
Secondo quanto precisato dall'Albo nazionale gestori ambientali (circolare 12 gennaio 2018, n. 59), il responsabile tecnico che ricopre tale ruolo per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi (categoria 5) è da ritenersi idoneo anche per il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi (categoria 4), purché gli anni di esperienza richiesti non siano superiori a quelli previsti per la classe di appartenenza della categoria 5.
Nel documento sono poi forniti chiarimenti sull'affiancamento al responsabile tecnico (articolo 1, comma 2, lettera d) della delibera 6/2017) e sulle verifiche di idoneità (articolo 2, commi 3 e 5), con la modulistica da utilizzare per la richiesta di dispensa.
La circolare si chiude con alcune indicazioni sull'applicabilità del regime transitorio stabilito dalla delibera 6/2017 (articolo 3) che, ricordiamo, è entrata in vigore il 16 ottobre 2017.
Responsabile tecnico - Delibera Albo nazionale gestori 6/2017 - Chiarimenti sui requisiti e disposizioni transitorie
Responsabile tecnico - Requisiti e verifiche d'idoneità - Articoli 12 e 13, Dm 120/2014
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