Tassa rifiuti scuole, fino al 2006 paga lo Stato
Rifiuti (Giurisprudenza)
Il principio secondo il quale il soggetto tenuto al pagamento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti non è più l'istituto scolastico, ma lo Stato, non vale per gli oneri pregressi al 2006.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione (sentenza 22893/2017) nel respingere il ricorso contro un avviso di accertamento Tarsu per l'anno 2004, notificato dal Comune di Caserta a un istituto tecnico commerciale.
La Cassazione ricorda come, in base all'articolo 33-bis (Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche) del Dl 248/2007, a decorrere dal 2008 il MinPubblica istruzione corrisponda direttamente ai Comuni una somma quale importo forfettario per lo svolgimento del servizio di raccolta dei Rsu (quasi 39 milioni di euro).
Per il pregresso, la previsione è stata integrata con l'accordo raggiunto in sede di Conferenza stato-Città ed autonomie locali il 20 marzo 2008, il quale prevede la corresponsione ai Comuni di una somma fino a concorrenza di 58 milioni per la definizione della situazione finanziaria fino all'esercizio 2006 compreso. Da qui il rigetto della causa avente ad oggetto il 2004, annualità rispetto alla quale permane la legittimazione passiva dell'istituto scolastico.
Stralcio - Capo III - Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu)
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Rifiuti urbani - Istituti scolastici - Tassa - Soggetto tenuto al pagamento - Articolo 33-bis, Dl 248/2007 - Stato - Annualità pregresse - Accordo 20 marzo 2008 - Copertura fino al 2006 compreso - Annualità 2004 - Legittimazione passiva istituto scolastico - Persistenza
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