Bando rifiuti, esperienza nel "porta a porta" può condizionare
Rifiuti (Giurisprudenza)


Il requisito di gara relativo al previo svolgimento del servizio di raccolta "porta a porta" non è illegittimo se, tenuto conto dell'oggetto e delle peculiarità dell'appalto, risulta conforme ai canoni di adeguatezza e proporzionalità.
A dirlo è il Consiglio di Stato (sentenza 3194/2017) che ha respinto il ricorso contro un bando di gara per l'affidamento del servizio di raccolta "porta a porta" dei rifiuti urbani, indetto da un Comune laziale, nel quale veniva richiesto, a pena di esclusione, il previo svolgimento di tale tipologia di raccolta in almeno 3 Comuni.
Considerato che il "porta a porta" costituisce una specifica modalità esecutiva del servizio "che implica una determinata e peculiare organizzazione non solo della prestazione ma della stessa impresa e postula, pertanto, una specifica struttura aziendale", secondo il CdS tale requisito è legittimo in quanto configura una condizione di esecuzione strettamente collegata all'oggetto dell’appalto.
Il Giudice ha respinto anche l'eccezione di incompetenza del Comune ad adottare il bando, visto che tale Ente, alla luce del combinato disposto ex Dlgs 152/2006 (articoli 200 e 202), Dl 138/2011 (articolo 3-bis) e Dl 150/2013 (articolo 13), risulta responsabile del servizio e ha potuto, transitoriamente, affidare lo stesso.
Rifiuti urbani - Affidamento del servizio - Competenze del Comune - Disciplina transitoria - Bando - Clausola che richiede il previo svolgimento del "porta a porta" - Conformità ai canoni di adeguatezza e proporzionalità - Legittimità
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Ulteriori disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo - Stralcio - Sistri - Dia e Scia - Servizi locali - Robin tax su energia
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (cd. "Milleproroghe") - Stralcio - Proroga "doppio binario" Sistri e "addio alla discarica"
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