Appalti rifiuti, sulle penali decide Giudice ordinario
Appalti e acquisti verdi (Giurisprudenza)
Sull'applicazione delle penali per l'inadempimento contrattuale relativo a un appalto di gestione rifiuti, la competenza è del Giudice ordinario non di quello amministrativo.
Lo ha ricordato il Tar Puglia (sentenza 26 maggio 2017, n. 833) declinando la propria competenza in materia di penali per violazione contrattuale dell'appalto comminate alla società affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, avviati allo smaltimento, prodotti da nove Comuni della Provincia di Brindisi costituenti l'Ambito territoriale ottimale. Per il Giudici, il Legislatore (articolo 133, comma 1, lettera p), Dlgs 104/2010) nell'attribuire alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo tutte le controversie comunque attinenti alla complessiva azione della gestione dei rifiuti si riferisce ai soli comportamenti che costituiscono espressione di un potere autoritativo.
Nel caso di specie, afferma il Tar pugliese, ci troviamo di fronte all'applicazione di sanzioni contrattualmente previste (cosiddette penali) di fronte a un inadempimento contrattuale. Non siamo dunque di fronte a un'espressione di un potere autoritativo della pubblica Amministrazione ma a una mera attuazione di una previsione negoziale, pertanto la competenza è del Giudice ordinario.
Appalti - Affidamento del servizio rifiuti - Esecuzione del contratto - Inadempimenti contrattuali - Applicazione delle penali - Competenza giurisdizionale - Articolo 133, comma 1, lettera p) Dlgs 104/2010 - Giudice amministrativo - Esclusione
Codice dei contratti pubblici - Attuazione direttive 2014/23/Ue, 2014/24/Ue e 2014/25/Ue su concessioni e appalti pubblici
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