Albo gestori, ancora proroga per transfrontalieri
Albo gestori ambientali (Normativa Vigente)


Le imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri (categoria 6), in possesso di ricevuta d'iscrizione ante delibera 3/2016, hanno tempo fino al 20 settembre 2017 per presentare la nuova domanda di iscrizione.
A stabilirlo è la deliberazione del Comitato nazionale dell'Albo gestori 2 maggio 2017, n. 5, che fa slittare di quattro mesi — dal 15 maggio 2017 al 20 settembre 2017 — il termine ultimo previsto dall'articolo 5 della deliberazione 3/2016.
La delibera in questione, entrata in vigore il 15 ottobre 2016, detta i requisiti e le modalità per l'iscrizione all'Albo delle imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri (categoria 6), stabilendo l'obbligo, per le imprese già in possesso della ricevuta d'iscrizione ai sensi delle indicazioni previgenti (deliberazioni 3/2010 e 1/2012), di presentare una domanda di iscrizione ai sensi delle nuove indicazioni entro il 12 febbraio 2017 (termine prorogato una prima volta con la deliberazione 1/2017).
Imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri dei rifiuti - Categoria 6 - Deliberazione 3/2016 - Documentazione richiesta
Imprese che effettuano trasporti transfrontalieri di rifiuti sul territorio italiano - Deliberazione 3/2016 - Proroga termine presentazione domanda iscrizione
Criteri, requisiti e modalità per l'iscrizione nella categoria 6 - Imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti - Abrogazione deliberazioni 3/2010, 3/2011 e 1/2012
Imprese che esercitano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti (Categoria 6) - Deliberazione 3/2016 - Proroga termine
Imprese che effettuano il solo trasporto transfrontaliero dei rifiuti - Categoria 6 - Deliberazione 3/2016 - Disposizioni transitorie
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