Sito inquinato, a proprietario incolpevole obblighi bonifica limitati
Danno ambientale e bonifiche (Giurisprudenza)
In caso di contaminazione di un sito il proprietario incolpevole è tenuto solo alle misure di prevenzione per contrastare l'atto che ha provocato l'inquinamento, riducendo la minaccia all'ambiente o alla salute.
Lo ha ricordato Il Tar Lombardia nella sentenza 13 marzo 2017, n. 364 che ha annullato l'ordinanza del Sindaco di un Comune lombardo a carico del proprietario di un sito inquinato. Per i Giudici ai sensi dell'articolo 245 del Dlgs 152/2006 il Legislatore ha inteso circoscrivere gli obblighi del titolare incolpevole che è tenuto ad agire solo in un contesto emergenziale, cioè nell'imminenza del fatto o della scoperta, quando occorre attivarsi senza indugio per inibire o comunque limitare le conseguenze dannose provocate dall'abbandono di sostanze nocive. A suo carico sono solo le misure di prevenzione per neutralizzare o ridurre la minaccia imminente per la salute pubblica o per l'ambiente.
Viceversa il proprietario dell'area inquinata (privo di responsabilità nell'operazione che ha provocato la contaminazione) non è tenuto ad assolvere le ulteriori incombenze poste dall'Amministrazione a suo carico per ciascuna attività successiva pur restando salva la sua responsabilità patrimoniale nei limiti del valore venale del bene all'esito degli interventi da compiere, conformemente a quanto dispone l'articolo 253 del Dlgs 152/2006.
Norme in materia ambientale - Stralcio - Parte IV - Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati
Danno ambientale e bonifiche - Sito inquinato - Articoli 192 e 245, Dlgs 152/2006 - Misure di prevenzione per neutralizzare o ridurre la minaccia imminente per la salute pubblica o per l'ambiente - Obblighi in capo al proprietario incolpevole - Sussistenza - Attività successive - Obblighi - Esclusione
© Copyright riservato - riproduzione vietata - ReteAmbiente Srl, Milano - La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 633/1941