Albo gestori, chiarimenti su cambio classe trasportatori rifiuti
Albo gestori ambientali (Prassi)


Il rinnovo dell’iscrizione all'Albo, con l'eventuale inserimento in una diversa classe o sottocategoria specifica, non produce effetti risolutivi dei rapporti già in essere con terzi fino al termine dei rapporti stessi.
Il Comitato nazionale dell'Albo gestori (circolare 411/2017) risponde così alla richiesta di chiarimenti riguardanti i rapporti in essere dell'impresa iscritta in una determinata categoria e relativa classe la quale, in sede di rinnovo dell’iscrizione, debba posizionarsi, per effetto della delibera 5/2016, in una diversa classe o sottocategoria specifica rispetto alle precedenti.
Si ricorda che la deliberazione 3 novembre 2016, n. 5, entrata in vigore il 1° febbraio 2017, stabilisce i nuovi requisiti di dotazione minima (veicoli e personale) e di capacità finanziaria per l'iscrizione nella categoria 1 (raccolta e trasporto dei rifiuti urbani), 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) e 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi).
Criteri per l'iscrizione all'Albo nelle categorie 1, 4 e 5 - Deliberazione 5/2016 - Rinnovo dell'iscrizione e rapporti in essere dell'impresa
Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5 - Abrogazione deliberazioni 1/2003, 3/2012 e 6/2012
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