Halon in estintori su aerei, in vigore precisazioni Ue su dismissione
Sostanze pericolose (Normativa Vigente)
Ai fini dello stop all'uso dell'halon negli estintori sui nuovi aerei ex regolamento 1005/2009/Ce, col termine "nuovo" si intende l'aereo che ha richiesto una nuova certificazione di tipo, escluse le ipotesi di modifica.
Lo ha precisato il regolamento Commissione Ue 29 marzo 2017, n. 2017/605/Ue che modifica l'allegato VI del regolamento 1005/2009/Ce sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. L'allegato VI del regolamento del 2009 in parola fissa, tra l'altro, le date limite dopo le quali non è più consentito usare gli halon per estintori e impianti antincendio in "attrezzature nuove" compresi i nuovi aerei. La locuzione "nuovo aereo" dipende dalla data di presentazione di una domanda di certificazione di tipo presso la competente Autorità di regolamentazione.
Il regolamento in parola, in vigore dal 19 aprile 2017 nel modificare il regolamento del 2009 precisa meglio il termine "attrezzature nuove" stabilendo che con riferimento agli aerei la "novità" riguarda solo la richiesta di una nuova certificazione di tipo e non comprende le modifiche di una certificazione di tipo esistente. Ciò sarebbe in linea anche con il concetto utilizzato dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale per gli standard degli halon.
Sostanze pericolose che riducono lo strato di ozono - Halon - Modifica allegato VI, regolamento 1005/2009/Ce
Sostanze che riducono lo strato di ozono (rifusione) - Abrogazione del regolamento 2037/2000/Ce
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